Ricorso per conflitto di attribuzione per la Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta Regionale dott. Christian Solinas, con sede legale in Cagliari, Viale Trento n. 69, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 12/1 del 4 giugno 2021 (doc. 1), rappresentata e difesa in forza di detta deliberazione e di procura speciale a margine del presente atto, dal prof; avv. Benedetto Ballero (codice fiscale BLLBDT44D02M016S) del foro di Cagliari e dall'avv. Mattia Pani (codice fiscale PNAMTT74P02B354J) dell'ufficio legale della Regione autonoma della Sardegna, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, Via Lucullo n, 24 (ai sensi dell'art. 5 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale si chiede che le comunicazioni e notificazioni siano eseguite a mezzo posta certificata all'indirizzo pec benedettoballero@legalmail.it , mapani@pec.regione.sardegna.it ovvero via fax al n. 070/660503); ricorrente contro: - lo Stato nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica; - il Ministero della cultura, nella persona del Ministro in carica; e contro: - la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e sud Sardegna, nella persona del legale rappresentante pro tempore; - la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e di Nuoro, nella persona del legale rappresentante pro tempore; resistenti per la declaratoria che: A) non spetta allo Stato, ed ai suoi organi amministrativi disapplicare le leggi regionali vigenti, che devono essere sempre rispettate non essendo ammissibile, per alcuna pubblica amministrazione, compresa quella statale, sindacarne la legittimita' costituzionale al fine di una loro disapplicazione con provvedimenti amministrativi, con la logica conseguenza che sono percio' illegittimi gli atti adottati dalle Soprintendenze della Sardegna e, quindi, dal Ministero della Cultura, che hanno disposto di non applicare (oltre che l'art. 31 della legge regionale n. 8/2015 riferito anch'esso agli aumenti volumetrici del c.d. «Piano Casa») la legge regionale n. 1/2021 in quanto impugnata - ma non sospesa - dal Governo nanti alla Corte costituzionale, che ancora non si e' pronunciata; B) Spetta alla Regione Sardegna: b1) il potere di approvazione, in via esclusiva, del piano paesistico, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 480/1985, fruendo eventualmente della collaborazione degli organi statali competenti; ovvero, in subordine b2) il potere di approvazione del Piano paesistico spettante alla Regione Sardegna va esercitato, in co-pianificazione con lo Stato solo limitatamente alle materie di cui all'art. 143, comma 1 lettere b), c) d) del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni; ed in ogni caso spetta alla Sardegna C) ai sensi dell'art. 3 lett. f) dello Statuto Speciale (L.C. 3/1948) e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 480/1975, la potesta' legislativa esclusiva in materia di urbanistica e edilizia con anche il potere di intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico-ambientale connessi, e cio' nei soli limiti di cui all'art. 3 dello Statuto Speciale e con la conseguenza che, per tale profilo, non opera la previsione dell'art. 117 lett. s) della Costituzione. e per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione - dei provvedimenti della Soprintendenza di Cagliari del 8 aprile 2021 prot. 11997/P, del 15 aprile 2021 prot. 13167/P e del 28 maggio 2021 prot. 19529 (docc. 2, 3 e 4); - dei provvedimenti della Soprintendenza di Sassari dell'11 maggio 2021 n. 6889/P e del 19 maggio 2021 (due atti) prot. nn. 7466/P e n. 7467/P (docc. 5, 6 e 7); - degli ulteriori provvedimenti (circa una decina o piu') non meglio identificati, presumibilmente riferiti al periodo meta' aprile/maggio 2021, allo stato non notificati all'Amministrazione regionale, oltreche' dei provvedimenti pregressi, in ipotesi non conosciuti ovvero emanati successivamente al presente atto ove e nella misura in cui siano dotati di contenuto lesivo per la Regione nei termini sopra indicati. Fatto La Regione Sardegna e' recentemente venuta a conoscenza del fatto che le due Soprintendenze della Sardegna (Cagliari e Sassari), evidentemente con l'avallo ed il coordinamento del Ministero della cultura, hanno tenuto una condotta contraria alle potesta' legislative attribuite dallo statuto speciale alla Sardegna, ed hanno disposto in modo sistematico - da qui l'individuazione di un comportamento di palese conflitto di attribuzioni la non applicazione della legge regionale n. 1/2021. La disapplicazione e' intervenuta sul mero presupposto che la legge citata era stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, ad opera del Governo, ma mai sospesa, arrogandosi quindi il potere di anticipare la decisione della Corte costituzionale, con un completo stravolgimento dei principi e della distribuzione dei poteri sui quali si fonda il giudizio di costituzionalita' delle leggi, secondo la Costituzione Italiana del 1948. Il comportamento di tali organi periferici del Ministero della cultura - anche con la disapplicazione della precedente disciplina di cui alla legge regionale n. 8 del 2015 - risulta ancor piu' grave in quanto non solo e' stato deciso di non dare attuazione ad una legge regionale vigente, ma si e' anche, piu' radicalmente, affermata la potesta' legislativa univoca e sola dello Stato in materia di tutela paesaggistico-ambientale, pure con riferimento alla Sardegna, contestando quindi che alla stessa sia attribuita, in tale materia, la potesta' legislativa esclusiva secondo quanto previsto dall'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 480/1975, sebbene con il rispetto dei limiti dell'art. 3 dello statuto speciale. Avendo le due Soprintendenze svolto le sopra riportate affermazioni in modo sostanzialmente analogo, si prende come base di riferimento, il primo dei provvedimenti e-vocati in epigrafe (avente la motivazione piu' ampia), quello della Soprintendenza di Cagliari, reso, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, in data 8 aprile 2021 (doc. n. 2), nel quale in sede di conferenza di servizi, avviata su istanza di un privato cittadino per la realizzazione di un modesto incremento volumetrico (17 mq) di un'abitazione, ai sensi della legge regionale n. 1/2021 che ha modificato la legge regionale n. 8/2015, la stessa Soprintendenza ha espresso il parere negativo disapplicando dichiaratamente le leggi regionali n. 8/2015 e n. 1/2021, ed affermando che queste, senza rispettare il principio di co-pianificazione, avrebbero unilateralmente (senza cioe' il concorso dello Stato, o meglio senza il loro apporto) disciplinato illegittimamente la materia in modo difforme dall'art. 15 delle NTA del PPR. Oltre al provvedimento dell'8 aprile 2021, la Soprintendenza di Cagliari ha adottato, praticamente coevo a quello suindicato, un ulteriore provvedimento, prot. 13167 - P del 15 aprile 2021 (doc. 3), poi integrato nella motivazione, riferito ad un'altra pratica, che peraltro alcuni anni prima, a normativa non modificata (PPR e legge regionale n. 8/2015), aveva avuto il regolare N.O. della stessa Soprintendenza. Per comodita' espositiva, si trascrive il percorso motivazionale del primo dei provvedimenti sopra indicati che, affermando in modo espresso di non «dover» dare applicazione alla legge regionale vigente, costituisce la prova dell'esistenza della violazione delle attribuzioni regionali, anche di seguito meglio specificate e della fondatezza quindi dell'odierno ricorso. L'organo statale avvia scientemente il percorso di menomazione della potesta' legislativa regionale, affermando innanzitutto che « ...le leggi urbanistiche regionali, ancorche' emanate in regime straordinario ed urgente, non siano suscettibili di modificare, eludere o derogare, alla disciplina contenuta nel Piano paesaggistico vigente, se non ponendosi in irrimediabile contrasto con gli articoli 135, 143, 145 e 156 del decreto legislativo n. 42/2004, norme fondamentali di riforma economico-sociale, interposte agli artt. 9 e 117, comma 2, lett. S) della Costituzione. Cio' vale anche per la Regione Autonoma della Sardegna in ragione dell'art. 3 dello Statuto Sardo» (cfr. doc. n. 2). La Soprintendenza, dopo aver effettuato tale premessa, si erge a Giudice (dichiarando in errore il TAR Sardegna che ha deciso diversamente), avocandosi il potere di disapplicare direttamente (potere peraltro non riconosciuto ad alcun Giudice dell'ordinamento italiano) la legge regionale vigente, siccome ritenuta viziata da incostituzionalita', perche' impugnata dal Governo, ed adotta percio' il suo provvedimento prescindendo del tutto da tale normativa (da qui il conflitto) che non applica. In sostanza, un «Organo» dello Stato ossia la Soprintendenza che opera quale Autorita' di amministrazione attiva nel rilascio dei pareri in materia di tutela del paesaggio, disapplicando di fatto il principio generale di separazione dei poteri, pone a fondamento del proprio provvedimento di diniego un corollario di presunta incostituzionalita' attraverso una sua autonoma valutazione che precinde dal pronunciamento di codesta eccellentissima Corte e che, usurpandone il relativo potere, ne anticipa i potenziali effetti caducanti. Ed infatti afferma poco dopo, con un respiro che travalica il caso concreto, che «...posto il principio costituzionale di certezza del diritto, questa Soprintendenza quale organo dello Stato preposto per legge alla tutela del patrimonio culturale, nella fattispecie in questione, cosi' come in tutti i casi in cui si riscontrino istanze dirette all'ottenimento dei vantaggi volumetrici previsti di diritto con una legge regionale in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo. n. 42/2004 e del Piano Paesaggistico regionale, ravvisa la necessita' di individuare una volta per tutte il quadro normativo di riferimento, e dunque di verificare nello specifico se il nuovo Piano Casa regionale, legge n. 1/2021 - sulla quale pende peraltro giudizio di legittimita' costituzionale relativamente a 24 articoli su 30 - possa trovare applicazione rispetto ai beni oggetto di tutela paesaggistica.» (ancora doc. n. 2). Cosi' argomentando, l'Organo statale di Cagliari, citando impropriamente le sentenze di codesta Ecc. ma Corte nn. 11/2016, 89/2016 e 178/208, - cosi' come fa, secondo quanto poi si vedra' anche la Soprintendenza di Sassari - prosegue stabilendo che «...le leggi urbanistiche regionali non possano derogare al Piano paesaggistico, sospendendone l'efficacia, atteso che, secondo una precisa scelta del legislatore del Codice decreto legislativo n. 42/2004, sarebbe il Piano Paesaggistico, e non la legge regionale, I 'unico strumento attraverso il quale pianificare le trasformazioni del territorio e stabilire le specifiche regole per la sua corretta destinazione d'uso.» (doc. 2). Cio', dopo aver affermato la non pertinenza della sentenza della Corte costituzionale n. 308/2013 e senza mai menzionare la precedente sentenza della Corte n. 51/2006, dalle quali, invece, si ricavano principi ben diversi, in ordine alla ripartizione delle competenze in materia di tutela del paesaggio, tra Stato e Regione Sardegna, come di seguito verra' meglio ricostruito. L'ufficio comunale che, invece, aveva formulato una proposta di parere favorevole, applicando la legge regionale n. 1/2021 e traendo lo spunto proprio dalla su ricordata decisione n. 308/2013 (oltre che in piena sintonia con le sentenze del Giudice amministrativo locale, tra le tante TAR Sardegna n. 331/2017), viene dunque tacciato di incompetenza - non nel senso di carenza di attribuzione, ma di ignoranza - che si desumerebbe anche dal fatto che avrebbe per l'appunto applicato la legge regionale e, dunque, ritenuto realizzabile l'intervento. La Soprintendenza in proposito sostiene infatti che «...il fatto stesso che il suddetto responsabile del servizio applichi la norma derogatoria in area paesaggistica, parrebbe deporre nel senso di una carenza delle competenze tecnico scientifiche in materia di tutela del paesaggio...» (doc. 2). La disapplicazione della legge regionale e la menomazione delle attribuzioni legislative della Regione Sardegna, si conclude, con l'ammonimento rivolto all'ufficio comunale ‑ forse per dare un segnale di indirizzo a tutti gli uffici tecnici dei Comuni della Sardegna e alle strutture competenti in materia paesaggistica della Regione ‑ di aver commesso, nell'applicare la legge regionale, un grave reato (pur non espressamente qualificato, ma ben evincibile) e, quindi, con la segnalazione del «fatto» ai Carabinieri, destinatari anch'essi del parere in esame. Un forzato messaggio a conformarsi quanto prima per tutti i Comuni e per la stessa Regione: «Si sottolinea infine che la scelta operata dall'Ufficio tutela del paesaggio del Comune di Villasimius di applicazione della legge urbanistica n. 1/2021, conduce all'attribuzione di vantaggi volumetrici in area paesaggistica e quindi all'elusione della disciplina cogente derivante dal decreto legislativo n. 42/2004 e dal connesso piano paesaggistico della Sardegna, e su tale circostanza e' obbligo di quest'ufficio provvedere ad informare l'Autorita' Giudiziaria» (doc. 2). Il provvedimento in esame, al pari di tutti gli altri in precedenza indicati, si chiude quindi con la conseguente disapplicazione della legge regionale e l'espressione del «...parere contrario al rilascio della autorizzazione paesaggistica delle opere in oggetto». Analoga motivazione e' contenuta anche nei provvedimenti adottati, tra meta' aprile e maggio 2021 (docc. 5, 6 e 7), dalla Soprintendenza di Sassari riferiti per lo piu' ad incrementi volumetrici su immobili in area agricola priva di vincoli paesaggistici, formulando (unitamente ad alcuni rilievi di merito assolutamente strumentali perche' costituenti la fotocopia l'uno dell'altro) affermazioni che fanno impropriamente risalire le sue decisioni a codesta eccellentissima Corte costituzionale dalla quale prendono lo spunto affermando che il provvedimento di diniego sarebbe dettato dall'applicazione delle sentenze della Corte n. 189/2016 e 178/2018. La soprintendenza di Sassari, infatti, testualmente sostiene (cfr. doc. n. 5) che «la Regione Autonoma della Sardegna deve rispettare la competenza esclusiva statale in materia di tutela paesaggistica e non puo' assumere unilateralmente statuizioni derogatorie o sottrarre a tale tutela porzioni di territorio» [cioe' tutto il territorio regionale deve essere oggetto di co-pianificazione (v. motivo 2 che segue), e la Regione non avrebbe potesta' legislativa esclusiva sulla tutela del paesaggio (v. motivo n. 3)], e prosegue poi: «considerato che la citata legge regionale n. 1/2021 e' stata impugnata dal Governo ... .... », e «considerato quindi che l'intervento di ampliamento in esame non e' pertanto ammissibile sulla base delle sentenze della Corte costituzionale sopra richiamate esprime parere negativo» (ancora doc. n. 5). In tutti i casi sopra indicati ciascuna delle due Soprintendenze ha formulato strumentalmente, come detto, anche alcuni marginali rilievi di merito sull'impatto paesaggistico dell'intervento urbanistico/edilizio proposto, pur se il basilare motivo di rigetto e' costituito dalla espressa disapplicazione delle leggi regionali, considerando le stesse illegittime per l'avvenuta impugnazione da parte del Governo. Emerge, comunque, da tutti i provvedimenti delle due Soprintendenze - la linea della Soprintentendenza di Sassari e' stata anche riportata dal quotidiano la Nuova Sardegna del 23 maggio 2021 pag. 38, Olbia. (doc. 8) - che non si tratta di decisioni occasionali ed estemporanee. Si tratta di una iniziativa strutturata e metodica, avallata dal Ministero, con il presumibile e concreto rischio che verra' certamente replicata nel tempo, per rafforzare l'invito a non presentare nuove pratiche in base alla legge regionale vigente, cosi' bloccando non solo la concreta applicazione delle due leggi regionali, una delle quali peraltro, la legge regionale n. 8/2015, mai impugnata e da tutti sinora regolarmente applicata, ma la stessa potesta' legislativa in tali materie da parte di una Regione speciale qual e' appunto la Sardegna. Orbene, tali provvedimenti denunciano il contestato comportamento, rendendo necessario sollevare il presente conflitto di attribuzioni da parte della Regione Sardegna, per le seguenti ragioni di Diritto I 1) Violazione degli artt. 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948 (Statuto Speciale della Regione Sardegna), Violazione dell'art. 10 della legge costituzionale 3/2001, degli artt. 116, 117, 127, 134 e 136 della Costituzione, violazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 480/1975, per la mancata applicazione di una legge regionale vigente. I provvedimenti oggetto dell'odierna impugnativa affermano esplicitamente di non dover applicare disposizioni legislative approvate dalla Regione Sardegna e segnatamente alle leggi regionali 1/2021 e 8/2015 (docc. 9 e 10), perche', pur se pacificamente vigenti, la prima e' stata impugnata dal Governo. Invece le leggi regionali devono essere applicate sino ad una loro eventuale pronuncia di illegittimita' costituzionale, che e' attivita' riservata esclusivamente a codesta eccellentissima Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 Cost., norma dunque violata nel caso in esame. In proposito si veda la sentenza n. 285/1990 di Codesta eccellentissima Corte, pronunciata in un conflitto di attribuzioni in cui la disapplicazione di una norma regionale era stata effettuata dalla Corte di Cassazione. Ora, le affermazioni di principio rese in tal sede, con riferimento ad una Regione ordinaria (non avente quindi una potesta' legislativa esclusiva in determinate materie) ben si attagliano anche al caso di specie: «3.2. - Quanto al punto se venga o meno in discussione una menomazione di una competenza costituzionalmente attribuita alla Regione, non puo' esservi dubbio che la prospettata disapplicazione di leggi regionali, sia sotto il profilo di una loro equiparazione ad atti amministrativi, sia in quanto ritenute costituzionalmente illegittime, violi, ove accertata, le invocate norme costituzionali e incida, in particolare, sulla competenza legislativa garantita alla Regione dall'art. 117, primo comma. Ne' ha pregio l'argomento addotto dall'Avvocatura dello Stato secondo cui gli effetti della sentenza sarebbero limitati all'oggetto del giudizio, cosi' che la legge regionale continuerebbe integra a spiegare la sua efficacia in via generale: l'efficacia della legge sta proprio nell'obbligo del giudice di applicarla nel caso concreto che gli e' sottoposto. La disapplicazione della legge anche in un solo caso - come esattamente osserva la difesa della Regione - viene a negarne la intrinseca natura, e costituisce pertanto una lesione del potere legislativo regionale.». Nel caso in esame, pertanto, va ribadito che la potesta' legislativa, riconosciuta in via generale alle Regioni Italiane ed in particolare alla Regione Sardegna ‑ in quanto titolare quest'ultima di plurime potesta' legislative, a prescindere dalla materia in cui la potesta' si esplichi, attribuitale dagli articoli 116, 117 cost., 10 legge costituzionale 3/2001 ed artt. 3 e 4 Statuto speciale e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 480/1975 ‑ implica e presuppone, pena la violazione delle appena citate disposizioni costituzionali, che le norme di legge promulgate dalla Regione siano efficaci e vincolanti nell'intero territorio della Regione, dovendo essere applicate e rispettate da tutti i soggetti, pubblici e privati, che su di questo operino e compiano atti giuridici, ivi compresi gli organi dello Stato deputati a rilasciare, in base alla legge anche regionale, un parere ai sensi dell'art. 146 del Codice Urbani. La Soprintendenza, pertanto, quale «Organo» dello Stato che opera quale Autorita' di amministrazione attiva nel rilascio dei pareri in materia di tutela del paesaggio, deve sempre e comunque applicare la legislazione regionale vigente (pur se la ritenesse non legittima, dato che non compete alla stessa un tale giudizio finale), e cio' a prescindere dalla materia trattata dalla Regione, ordinaria o speciale, che la ha approvata; e cio' non potendosi sostituire a codesta eccellentissima Corte in valutazioni «anticipatorie» di giudizi di costituzionalita' che ad essa non competono per carenza assoluta del relativo potere. La disapplicazione della legge regionale n. 8/2015 (peraltro neppure impugnata a suo tempo in via diretta, pur avendo analoghi contenuti rispetto a quella recente del 2021) e della legge regionale n. 1/2021, perpetrata attraverso gli odiernamente atti contestati, si fonda in realta' nella negazione «in assoluto» del potere legislativo regionale, pur se invece e' incontestabile che la potesta' legislativa riconosciuta statutariamente alla Regione Sardegna dagli artt. 3 e 4 Statuto, dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 480/1975 e dagli articoli 116, 117 cost. 10 legge costituzionale 3/2001, non puo' essere contestata dai soggetti, pubblici e privati, che operano nel territorio regionale, quand'anche si tratti di organi periferici dello Stato. Ne' appare corretto vestire tale netta disapplicazione di una legge vigente, con il ricorso alla formula di stile della interpretazione costituzionalmente ammissibile, che certo e' consentita anche all'amministrazione, se ed in quanto e' tale, ma che non puo' che aversi considerando ed interpretando la legge vigente, e non certo svolgendo il ragionamento anticipatorio di una pronuncia del giudice delle legge non ancora intervenuta ma che di fatto determina la soppressione della norma regionale vigente, come se non esistesse. II Le argomentazioni addotte dalle Soprintendenze della Sardegna per giustificare la disapplicazione - in se' comunque illegittima ‑ della legge regionale consistono quindi: A) sulla necessita' di una co-pianificazione paesistica Stato-Regione (vedi successivo motivo n. 2) non solo generalizzata (ed illimitata) ma addirittura ben piu' ampia di quella prevista per le Regioni Ordinarie, e B) sulla totale insussistenza di una qualsivoglia potesta' legislativa esclusiva della Regione Sardegna in materia di tutela del paesaggio, perche' al contrario la materia sarebbe riservata solamente alla competenza esclusiva dello Stato, in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all'art. 117 lett. s). Tali affermazioni di contestazione dei poteri della Regione sono comunque infondate nel merito ed anche sotto questo profilo si pongono in violazione delle norme di rango costituzionale sulle potesta' attribuite alla Regione Sardegna e percio' rilevanti ai fini del conflitto di attribuzione. A) Il potere di pianificazione paesaggistica tra Stato e Regione. 2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 116, 117, della Costituzione. Violazione dell'art. 3 dello Statuto Speciale per la Sardegna (legge costituzionale n. 3/1948). Violazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 480/1975 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), in ordine alla competenza esclusivamente regionale per l'appravazione del Piano paesistico. Ovvero in subordine in ordine alla sussistenza di un obbligo di co-pianificazione ma solo per le materie di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004, come per le altre Regioni. Con il presente ricorso, pertanto, si richiede altresi' che la Corte costituzionale stabilisca, con riferimento alla Regione Sardegna, quale sia il regime delle competenze costituzionali. Gli atti impugnati, come detto, rifiutano di applicare le due leggi regionali sopra richiamate, la L.R 8/2015 e la legge regionale n. 1/2021, anche in quanto l'organo statale afferma (pur non potendolo sindacare) che le stesse violerebbero il principio di co-pianificazione tra Stato e Regione. Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il conflitto di attribuzione non puo' non essere esteso, anche alla contestazione, sollevata dallo Stato alla Regione che, in materia urbanistica e di tutela del paesaggio, tutto il territorio della Sardegna dovrebbe essere oggetto di co-pianificazione, ben oltre quanto previsto per le stesse Regioni Ordinarie, pur se invece la gia' ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 308/2013, ha stabilito che , «l'art. 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel testo in vigore dal 2008, stabilisce, all'ultimo periodo del comma 1, l'obbligo della elaborazione congiunta dei piani paesaggistici tra Ministero e Regioni «limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143», e che «dall'esame delle norme statali rilevanti, considerate anche nella loro successione cronologica, si desume, quindi, chiaramente l'inesistenza di un obbligo di pianificazione congiunta, per i beni paesaggistici individuati dall'art. 17, comma 3, lettera g), delle norme tecniche ed in specie per le cosiddette zone umide». La Regione Sardegna, quindi - pur se in via subordinata chiede che venga ribadito quanto sopra esposto non potendo certo esserle riconosciuta una potesta' pianificatoria pari o addirittura inferiore a quella delle Regioni ordinarie (come verra' di seguito esposto) - per quanto riguarda i suoi poteri di programmazione paesistica, si trova costretta a sottoporre alla superma Corte costituzionale la richiesta che vengano rispettate le sue competenze statutarie e venga riconosciuta la non sussistenza di alcun obbligo di co-pianificazione paesaggistica con lo Stato. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 480/1975 (doc. 11), infatti, quale norma di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna sopra indicata - che costituisce, secondo quanto sempre affermato dalla giurisprudenza costituzionale, un (pur anomalo) atto legislativo rinforzato, non modificabile da leggi ordinarie - impone di riesaminare il rapporto tra Stato e Regione Sardegna, alla luce di tale disposizione che contrasta nettamente con gli atti delle Soprintendenze della Sardegna impugnati, che vorrebbero invece una generale co-pianificazione paesistica su tutte le aree dell'isola. Spetta pero' alla Corte costituzionale, e non certo alla Soprintendenza o al Ministero della cultura, stabilire se il principio di co-pianificazione - che si trae e viene espresso da una legge ordinaria dello Stato, il decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni - debba essere riferito anche ad una specifica attribuzione di competenza fatta dalla norma di attuazione dello Statuto, ossia se tale principio possa condizionare pure il contenuto della suddetta norma che sullo stesso oggetto (competenza all'approvazione) decide diversamente e stabilisce il soggetto competente ad approvare un atto amministrativo, quale e' il PPR, prevedendo non un obbligo ma una mera possibilita' di collaborazione Stato - Regione. Con la conseguenza che in tal caso il principio di co-pianificazione desunto da una successiva modifica del decreto legislativo n. 42/2004, continuerebbe ad operare per le altre Regioni cui non e' attribuita una siffatta competenza esclusiva, ma non potrebbe essere operante per la Sardegna; in tal caso neppure come limite all'attivita' legislativa, perche' escluso da una norma di valore superiore nella gerarchia delle fonti. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 480/1975, infatti, afferma testualmente che: «Sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna le attribuzioni gia' esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonche' da organi centrali e periferici di altri Ministeri. Il trasferimento predetto riguarda altresi' la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497». Definita in tal modo, puntualmente, con atti cui la legge ordinaria dello Stato deve sottostare - cosa che non avviene per altre Regioni - l'attribuzione della competenza alla Regione Sardegna, (cosi' come richiamata nella citata sentenza di codesta eccellentissima Corte n. 51/2006), rende non rilevanti i riferimenti in varie occasioni fatti dall'avvocatura generale, al potere di approvazione dei piani paesistici contenuto nella L. 431/1985 e nel decreto legislativo n. 42/2004, leggi ordinarie e quindi sottoordinate alla norma di attuazione, in quanto non e' ipotizzabile che quest'ultima previsione, sub-costituzionale e sovra-legislativa, possa essere contraddetta da principi espressi appunto da leggi ordinarie dello Stato, quali che siano. Cio' tanto piu' che la norma di attuazione dello statuto speciale prosegue all'ultimo comma precisando quale debba essere il ruolo e la posizione del competente Ministero, il cui apporto meramente collaborativo, peraltro e' stato richiamato anche in una disposizione di siffatta natura e rilevanza. Tale comma, infatti, non prevede certo alcuna forma di copianificazione tra Stato e Regione Sardegna ma al contrario afferma che «La regione potra' avvalersi, per la redazione dei predetti piani, della collaborazione degli organi statali preposti alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche». Dovrebbe derivare da cio' che l'elaborazione e l'approvazione del PPR sia di competenza esclusiva della Regione Sardegna che potra' discrezionalmente «avvalersi, per la redazione dei predetti piani, della collaborazione degli organi statali preposti alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche», e quindi anche di quelle Soprintendenze che ora ne contestano la legislazione. Cio', del resto, come e' avvenuto con il PPR del 2006 oggi vigente, che non e' stato frutto di una co-pianificazione con il Ministero, ma che e' stato elaborato ed approvato unicamente dalla Regione Sardegna. Tanto piu' che la Sardegna e' antesignana nella tutela del paesaggio essendosi sempre mossa in attuazione dell'art. 9 della Costituzione; e cio' non solo perche' e' stata piu' volte apprezzata anche da codesta eccellentissima Corte per i contenuti del PPR, ma anche perche', sin dal 1976 ha stabilito un vincolo di inedificabilita' assoluta con riferimento ai 150 metri dal mare (portati poi a 300 metri nel 1993), cosa che nessuna legge nazionale ha mai disposto in tutto il territorio della Repubblica (cfr. docc. 12 - 15). Si chiede pertanto che la Corte costituzione voglia affermare la insussitenza in Sardegna di un obbligo di pianificazione paesistica tra Stato e Regione riconoscendo la competenza esclusiva che alla Regione deriva dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 480/1975. In via meramente subordinata Rispetto all'affermazione di un piu' ampio obbligo di co-pianificazione imposto dagli atti ministeriali impugnati che di fatto priverebbero la Regione - pur essendo essa dotata di competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia con annessa potesta' di disciplinare anche i conseguenti aspetti di tutela del paesaggio - di ogni possibilita' di intervento legislativo in materia urbanistica, edilizia e paesistica per il governo del proprio territorio, si chiede che la Corte costituzionale voglia ribadire quantomeno che, cosi' come pacificamente previsto per le Regioni ordinarie - che pur a differenza della Sardegna non hanno costituzionalmente e per effetto dell'enorme statutarie alcuna competenza in materia di tutela del paesaggio - operi anche per essa stessa l'obbligo di co-pianificazione, come limite, solo per le materie di cui all'art. 143 comma 1 lett. b), c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni Si richiede pertanto, subordinatamente (rispetto a quanto sopra sostenuto), che venga ribadito che sussiste anche per la Sardegna, ma limitatamente, per i profili paesaggistici, alle aree di cui all'art. 143, comma l lettere b), c) d) del decreto legislativo. 42/2004, tale obbligo di co-pianificazione, conformemente, del resto, a quanto gia' affermato, in ossequio alle decisioni della Corte costituzionale (sentenza n. 308/2013), dal Consiglio Regionale della Sardegna con l'approvazione della legge regionale del 13 luglio 2020, n. 21, pubblicata sul BURAS n. 40 del 13 luglio 2020 (doc. 16), recante «Norme di interpretazione autentica del Piano Paesaggistico Regionale», legge pero' anch'essa impugnata dal Governo ed ora sottoposta all'esame di codesta eccellentissima Corte. In tale ipotesi, quindi, la Regione anche sul piano legislativo non potra' disporre, con riguardo alla disciplina delle aree oggetto di co-pianificazione, perche' in tal caso la legge non rispetterebbe tale principio di co-pianificazione, che costituisce - se non viene modificato, con riferimento al sopra ricordato art. 6 delle norme di attuazione, l'orientamento consolidato anche di codesta eccellentissima Corte ‑ un sicuro vincolo anche per la legge regionale , ex art, 3 Statuto speciale, essendo stato sempre ritenuto, anche con riguardo alla Sardegna, una norma fondamentale di riforma economico sociale che per lo Statuto speciale della Sardegna un limite alla potesta' legislativa esclusiva della Regione. La Regione, pertanto, potrebbe legiferare in materia paesistica ma nel rispetto di tutti i limiti posti dallo Statuto speciale. B) La potesta' legislativa esclusiva della Regione Sardegna in materia di tutela paesaggistico-ambientale. 3) Violazione dell'art. 3 lett. f) dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale n. 3/1948). Violazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 480/1975 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), per il mancato rispetto delle competenze legislative esclusive statutariamente riconosciute alla Regione Sardegna. Come noto, ai sensi dell'art. 3 lettera f) del proprio statuto, la Regione Sardegna e' titolare di potesta' legislativa esclusiva in materia di edilizia ed urbanistica, che deve considerarsi estesa, alla luce della previsione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 480/1975, anche alla tutela del paesaggio, disponendo anche del relativo potere di approvazione in via esclusiva dei piani paesaggistici. Codesta eccellentissima Corte, gia' oltre quindici anni orsono, nella sentenza n. 51/2006, ha infatti chiarito che «la Regione Sardegna dispone, nell'esercizio delle proprie competenze statutarie in tema di edilizia ed urbanistica, anche del potere di intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico-ambientale. Cio' sia sul piano amministrativo che sul piano legislativo (in forza del cosiddetto «principio del parallelismo» di cui all'art. 6 dello statuto speciale), fatto salvo, in questo secondo caso, il rispetto dei limiti espressamente individuati nell'art. 3 del medesimo statuto in riferimento alle materie affidate alla potesta' legislativa primaria della Regione (l'armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica).». L'assunto e' stato ribadito anche nella sentenza n. 308/2013 nella quale si e' poi espressamente affermato che «Pertanto, la Regione ben poteva, nell'esercizio della propria competenza legislativa primaria, intervenire sulla regolamentazione paesaggistica dei suddetti beni, anche attraverso una norma di interpretazione autentica, non essendo vincolata a coinvolgere, ne' in via preventiva, ne' in via successiva, i competenti organi statali». Va quindi affermato che, sussistendo una potesta' legislativa esclusiva della Regione Sardegna estesa ai profili della tutela paesistico-ambientale, quantomeno nei limiti sopra ricordati, non puo' operare in Sardegna in termini assoluti ed automatici la previsione della competenza univoca ed esclusiva statale di cui all'art. 117 Costituzione, lett. s) per la tutela del paesaggio e, quindi, una preclusione generale a legiferare per la Sardegna posto che, al contrario, la legge regionale ben puo' legittimamente regolamentare la materia paesaggistica pur con i limiti di cui all'art. 3 dello Statuto; per l'effetto sono percio' illegittimi gli atti impugnati nella misura in cui violano le competenze legislative regionali. La persistente disapplicazione della legge regionale n. 8/2015 e della legge regionale n. 1/2021, affermata dagli atti impugnati con il presente ricorso, pertanto, disattende i dettami di codesta eccellentissima Corte. Peraltro se venisse riconosciuto secondo quanto sopra esposto nel precedente motivo 2, che non sussiste, in alcun caso, un obbligo di co-pianificazione Stato-Regione, per quanto riguarda la redazione ed approvazione del piano paesistico, ne deriverebbe che lo stesso non opererebbe neppure con riferimento all'integrazione del limite per la disciplina delle materie di cui al primo comma dell'art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004. Essendo, cioe', la pianificazione paesistica una competenza esclusiva della Regione Sardegna, ne deriverebbe, di conseguenza, che il principio di co-pianificazione per le materie sopra indicate non sussisterebbe con riguardo alla Regione ricorrente (perche' derogato de una norma di attuazione statutaria come noto di rango gerarchicamente superiore alla legge ordinaria), per cui esso non potrebbe neppure operare quale principio fondamentale di norme economico sociali, costituenti un limite all'attivita' legislativa. In sostanza tale pretesa di co-pianificazione non potrebbe costituire quindi un limite, ai sensi dell'art. 3, lett. f) dello Statuto speciale, per l'attivita' legislativa regionale, la quale risulta essere soggetta solamente ai limiti statutari e percio' alle ben differenti norme fondamentali di riforma economico sociale che si traggono dalla legislazione statale quali, in primo luogo, il decreto legislativo n. 42/2004, e ai principi generali dell'ordinamento, della Costituzione e all'interesse dello Stato e delle altre Regioni. Istanza di sospensione Nell'interesse della Regione Sardegna si formula altresi' istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Quanto al fumus, si rinvia alla superiore espositiva. Il pregiudizio grave ed irreparabile e le gravi ragioni richieste dall'art. 40 della legge n. 87/1953, derivano dalla estrema gravita' per l'ordinamento costituzionale che un organo amministrativo si arroghi il potere di disapplicare leggi vigenti della Regione. E' d'altronde evidente che in caso di mancata sospensione dei provvedimenti statali, con affermazione della sussistenza almeno di un fumus sulla fondatezza della rivendicazione di competenza da parte della Regione Sardegna, verrebbe perseguito - con grave danno all'economia dell'Isola, specie in un momento di pandemia come l'attuale - l'intento di sistematica disapplicazione della legge da parte delle due Soprintendenze, creandosi incertezza anche in tutti i funzionari comunali e regionali che debbono adottare atti in materia di urbanistica e di paesaggio e che non saprebbero se e come rispettare la volonta' sovrana della Regione, senza vedersi segnalati al Giudice penale, sia pur arbitrariamente, come ha fatto la Soprintendenza di Cagliari. Oltre a cio' va anche considerato che le leggi regionali n. 8/2015 e n. 1/2021 stabiliscono l'ammissibilita' di molti suoi interventi solo entro il 31 dicembre 2023 (art. 37 legge regionale n. 8/2015 come novellata dalla legge regionale n. 1/2021). E' dunque quanto mai opportuno che gli effetti degli atti impugnati siano subito sospesi ex art. 40 da codesta eccellentissima Corte.