P.Q.M. Si conclude affinche' codesta eccellentissima Corte costituzionale: - dichiari che non spetta allo Stato, e per esso alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ed alla Soprintendenza per le Province di Sassari e Nuoro, disapplicare le leggi vigenti, ed ancorche' impugnate dal Governo, ed in particolare le leggi regionali n. 8/2015 e n. 1/2021, e per l'effetto annulli i provvedimenti prot. 11997 - P dell'8 aprile 2021, e prot. 13167 - P del 15 aprile 2021 (Cagliari) e del 28 maggio 2021, ed in data 11 maggio 2021, 19 maggio 2021 ed ancora 19 maggio 2021, rispettivamente prot. nn. 6889/P, 7466/P, e 7467/P (Sassari) ed ogni altro allo stato non conosciuto; - affermi che la Regione Sardegna ha una competenza esclusiva per l'elaborazione e l'approvazione della programmazione paesistica, potendosi avvalere della collaborazione degli organi decentrati ministeriali; - ovvero in subordine ribadisca rispetto alla precedente conclusione, che l'obbligo di co-pianificazione, anche per la Regione Sardegna, sussiste ma e' limitato, per i profili paesaggistici, alle materie sopra indicate delle lettere b), c), d) dell'art. 143, comma 1 del decreto legislativo. 42/2004 - ribadisca che la Regione Sardegna dispone di potesta' legislativa esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia, estesa anche ai connessi profili di tutela del paesaggio, con il rispetto dei soli limiti indicati all'art. 3 dello Statuto speciale, ivi compresa - nella ipotesi subordinata sopra indicata - come norma fondamentale di riforma economico sociale anche l'obbligo di co-pianificazione per i profili paesaggistici nelle materie suindicate. - confermi che, in caso di accoglimento della domanda principale, in applicazione dell'art. 6 della norma di attuazione, non sussistendo un obbligo di co-pianificazione, tale principio non opererebbe neppure come limite dell'attivita' legislativa. In via istruttoria si deposita: 1) delibera di giunta regionale n. 12/1 del 4 giugno 2021; 2) parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna prot. 11997 - P in data 8 aprile 2021; 3) parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna prot. 13167 - P in data 15 aprile 2021; 4) parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna prot. 19529 del 28 maggio 2021; 5) parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro prot. 6889/P dell'11 maggio 2021; 6) parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro prot. 7466/P del 19 maggio-2021; 7) parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro prot. 7467/P del 19 maggio 2021; 8) articolo La Nuova Sardegna del 23 maggio 2021; 9) legge regionale n. 1/2021; 10) legge regionale n. 8/2015; 11) decreto del Presidente della Repubblica 480/1975; 12) legge regionale n. 10/1976; 13) legge regionale n. 17 /1981; 14) legge regionale n. 23/1993; 15) legge regionale n. 8/2004; 16) legge regionale n. 21/2020; 17) NTA PPR. Cagliari - Roma, li' 4 giugno 2021 prof. avv. Benedetto Ballero avv. Mattia Pani