P.Q.M. 
 
    Si   conclude    affinche'    codesta    eccellentissima    Corte
costituzionale: 
      - dichiari  che  non  spetta  allo  Stato,  e  per  esso   alla
Soprintendenza Archeologia, belle arti  e  paesaggio  per  la  citta'
metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ed
alla Soprintendenza per le Province di Sassari e Nuoro,  disapplicare
le  leggi  vigenti,  ed  ancorche'  impugnate  dal  Governo,  ed   in
particolare le leggi regionali n. 8/2015 e n. 1/2021, e per l'effetto
annulli i provvedimenti prot. 11997 - P dell'8 aprile 2021,  e  prot.
13167 - P del 15 aprile 2021 (Cagliari) e del 28 maggio 2021,  ed  in
data 11 maggio 2021,  19  maggio  2021  ed  ancora  19  maggio  2021,
rispettivamente prot. nn. 6889/P, 7466/P, e 7467/P (Sassari) ed  ogni
altro allo stato non conosciuto; 
      - affermi che la Regione Sardegna ha una  competenza  esclusiva
per l'elaborazione e l'approvazione della programmazione  paesistica,
potendosi  avvalere  della  collaborazione  degli  organi  decentrati
ministeriali; 
      - ovvero  in  subordine  ribadisca  rispetto  alla   precedente
conclusione, che l'obbligo di co-pianificazione, anche per la Regione
Sardegna, sussiste ma e' limitato, per i profili paesaggistici,  alle
materie sopra indicate delle lettere b), c), d) dell'art. 143,  comma
1 del decreto legislativo. 42/2004 
      - ribadisca  che  la  Regione  Sardegna  dispone  di   potesta'
legislativa esclusiva in materia di urbanistica ed  edilizia,  estesa
anche ai connessi profili di tutela del paesaggio,  con  il  rispetto
dei soli limiti indicati  all'art.  3  dello  Statuto  speciale,  ivi
compresa - nella ipotesi subordinata  sopra  indicata  -  come  norma
fondamentale  di  riforma  economico  sociale  anche   l'obbligo   di
co-pianificazione  per  i   profili   paesaggistici   nelle   materie
suindicate. 
      - confermi  che,  in  caso  di   accoglimento   della   domanda
principale, in applicazione dell'art. 6 della  norma  di  attuazione,
non sussistendo un obbligo di co-pianificazione, tale  principio  non
opererebbe neppure come limite dell'attivita' legislativa. 
    In via istruttoria si deposita: 
      1) delibera di giunta regionale n. 12/1 del 4 giugno 2021; 
      2)  parere  della  Soprintendenza  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio per la citta' metropolitana di Cagliari e  le  province  di
Oristano e Sud Sardegna prot. 11997 - P in data 8 aprile 2021; 
      3)  parere  della  Soprintendenza  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio per la citta' metropolitana di Cagliari e  le  province  di
Oristano e Sud Sardegna prot. 13167 - P in data 15 aprile 2021; 
      4)  parere  della  Soprintendenza  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio per la citta' metropolitana di Cagliari e  le  province  di
Oristano e Sud Sardegna prot. 19529 del 28 maggio 2021; 
      5)  parere  della  Soprintendenza  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio per le province di Sassari e  Nuoro  prot.  6889/P  dell'11
maggio 2021; 
      6)  parere  della  Soprintendenza  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio per le province di Sassari e  Nuoro  prot.  7466/P  del  19
maggio-2021; 
      7)  parere  della  Soprintendenza  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio per le province di Sassari e  Nuoro  prot.  7467/P  del  19
maggio 2021; 
      8) articolo La Nuova Sardegna del 23 maggio 2021; 
      9) legge regionale n. 1/2021; 
      10) legge regionale n. 8/2015; 
      11) decreto del Presidente della Repubblica 480/1975; 
      12) legge regionale n. 10/1976; 
      13) legge regionale n. 17 /1981; 
      14) legge regionale n. 23/1993; 
      15) legge regionale n. 8/2004; 
      16) legge regionale n. 21/2020; 
      17) NTA PPR. 
        Cagliari - Roma, li' 4 giugno 2021 
 
                                         prof. avv. Benedetto Ballero 
 
                                                     avv. Mattia Pani