P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, cosi' provvede: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 177, come modificato dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 per violazione degli articoli 24, commi 1 e 2, 111, comma 2, e 3, Costituzione; dispone la sospensione del presente giudizio; ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Reggio Calabria nella Camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi in videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma «Microsoft Teams» con l'intervento dei magistrati: Caterina Criscenti, Presidente; Andrea De Col, referendario, estensore; Alberto Romeo, referendario. Il Presidente: Criscenti L'estensore: De Col