P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Bari,
Sezione terza, visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1
e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronunzia
in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art.
1, comma 261, della legge n. 190/2014 in relazione agli articoli 3,
36 e 97 della Costituzione:
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;
Ordina che la presente ordinanza a cura della segreteria
della sezione sia notificata alle parti in causa e comunicata ai
presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Riserva le spese di giudizio.
Cosi' deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno
4 marzo 2020, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, presidente;
Carlo Dibello, consigliere;
Giacinta Serlenga, consigliere estensore.
Il presidente: Ciliberti
L'estensore: Serlenga