P.Q.M. 
 
    il Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Puglia  -  Bari,
Sezione terza, visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1
e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronunzia
in  rito,  nel  merito  e  sulle  spese,  ritenuta  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
1, comma 261, della legge n. 190/2014 in relazione agli  articoli  3,
36 e 97 della Costituzione: 
        Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; 
        Ordina che la presente  ordinanza  a  cura  della  segreteria
della sezione sia notificata alle parti  in  causa  e  comunicata  ai
presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
        Riserva le spese di giudizio. 
          Cosi' deciso in Bari, nella camera di consiglio del  giorno
4 marzo 2020, con l'intervento dei magistrati: 
Orazio Ciliberti, presidente; 
Carlo Dibello, consigliere; 
Giacinta Serlenga, consigliere estensore. 
 
                      Il presidente: Ciliberti 
 
                                                L'estensore: Serlenga