P.Q.M. La Corte di cassazione, visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma sei bis, decreto-legge n. 69 del 1988, conv. in legge n. 153 del 1988 per violazione degli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 3, paragrafo 1, lettere b) e c) ed all'art. 12, paragrafo 1, lettera e) della direttiva n. 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso unico di soggiorno e di lavoro, nella parte in cui anche per i cittadini non appartenenti all'Unione europea titolari di permesso unico di soggiorno e di lavoro, prevede che non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia, diversamente dagli altri beneficiari non cittadini stranieri; Sospende il presente procedimento; Manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23, ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Cosi' deciso in Roma il 3 marzo 2021. Il Presidente: Manna