P.Q.M. 
 
    La Corte di cassazione,  visti  l'art.  134  della  Costituzione,
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23
della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara  rilevante  e   non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2, comma sei bis, decreto-legge n. 69 del  1988,  conv.  in
legge n. 153 del 1988 per violazione degli articoli 11 e  117,  primo
comma, della Costituzione  in  relazione  all'art.  3,  paragrafo  1,
lettere b) e c)  ed  all'art.  12,  paragrafo  1,  lettera  e)  della
direttiva n. 2011/98/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
13 dicembre 2011, relativa allo status dei cittadini di  Paesi  terzi
che siano titolari di permesso unico di soggiorno e di lavoro,  nella
parte in cui  anche  per  i  cittadini  non  appartenenti  all'Unione
europea titolari di permesso unico di soggiorno e di lavoro,  prevede
che non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge
ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che  non  abbiano  la
residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo  Stato  di
cui lo  straniero  e'  cittadino  sia  riservato  un  trattamento  di
reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani  ovvero  sia  stata
stipulata convenzione internazionale in  materia  di  trattamenti  di
famiglia,  diversamente  dagli  altri   beneficiari   non   cittadini
stranieri; 
    Sospende il presente procedimento; 
    Manda la cancelleria per gli adempimenti previsti  dall'art.  23,
ultimo comma, legge 11  marzo  1953,  n.  87  e  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        Cosi' deciso in Roma il 3 marzo 2021. 
 
                        Il Presidente: Manna