P.Q.M. La Corte, visti l'art. 134 Cost. e l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto, in principalita', con gli articoli 3, comma 1, e 117, comma 2, lettere l) e m), della Costituzione e, in subordine, con gli articoli 3, comma 1 e 117, comma 3, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Puglia n. 3 del 22 febbraio 2005, rubricato «Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilita' legale», nella parte in cui, al comma, prevede che ai fini del requisito di edificabilita' legale dei terreni da espropriare, definito dal primo comma dello stesso articolo con riferimento ai criteri di cui all'art. 32, comma 1, e all'art. 37, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche, siano da considerarsi, comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, comprese anche le aree a standard a esse riferite; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte ed al Presidente della Giunta regionale; Ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata dal Cancelliere al Presidente del Consiglio regionale della Puglia; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile il 3 febbraio 2021. Il Presidente: Campanile