P.Q.M. 
 
    La Corte,  visti  l'art.  134  Cost.  e  l'art.  23  della  legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto,
in principalita', con gli articoli  3,  comma  1,  e  117,  comma  2,
lettere l) e m), della Costituzione e, in subordine, con gli articoli
3, comma 1 e 117,  comma  3,  della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 19 della  legge  della  Regione
Puglia n.  3  del  22  febbraio  2005,  rubricato  «Disposizioni  sul
riconoscimento dell'edificabilita' legale», nella parte  in  cui,  al
comma, prevede che ai fini del requisito di edificabilita' legale dei
terreni  da  espropriare,  definito  dal  primo  comma  dello  stesso
articolo con riferimento ai criteri di cui all'art. 32,  comma  1,  e
all'art. 37, commi 3, 4, 5 e 6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche, siano da considerarsi,
comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree  ricadenti  nel
perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e  D,  secondo
le definizioni di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968,  n.
1444, comprese anche le aree a standard a esse riferite; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata  alle  parti  del  giudizio  di  cassazione,  al  pubblico
ministero  presso  questa  Corte  ed  al  Presidente   della   Giunta
regionale; 
    Ordina,  altresi',   che   l'ordinanza   venga   comunicata   dal
Cancelliere al Presidente del Consiglio regionale della Puglia; 
    Dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
        Cosi' deciso in Roma nella Camera di  consiglio  della  Prima
Sezione civile il 3 febbraio 2021. 
 
                      Il Presidente: Campanile