P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis della  legge  27
gennaio 2012, n. 3 come introdotto art. 4-ter, comma 1,  lettera  d),
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,   n.   137,   convertito   con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176  con  riferimento
all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non  stabilisce  che
il piano del consumatore possa prevedere, alle  medesime  condizioni,
anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti  per  i  quali  il
creditore abbia gia' ottenuto  ordinanza  di  assegnazione  di  quota
parte dello stipendio, del  trattamento  di  fine  rapporto  o  della
pensione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
        Cosi' deciso in data 30 marzo 2021 dal Tribunale di Livorno. 
 
                        Il Presidente: Cardi 
 
 
                                      Il Giudice relatore: Nannipieri