P. Q. M. 
 
    La Corte di cassazione,  visti  l'art.  134  della  Costituzione,
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23
della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara  rilevante  e   non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 38 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento  della  legge  4
aprile   1952,   n.   118,   sul   riordinamento    delle    pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
superstiti), nella parte in cui  non  include,  tra  i  soggetti  ivi
elencati, anche i maggiori orfani  e  interdetti  dei  quali  risulti
provata la vivenza a carico degli ascendenti, in relazione agli artt.
3, 38 della Costituzione. 
    Sospende il presente procedimento. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23,
ultimo comma, legge 11  marzo  1953,  n.  87  e  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
      Cosi' deciso in Roma il 3 marzo 2021. 
 
                        Il Presidente: Manna