P. Q. M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con pronuncia non definitiva, Ravvisata la rilevanza e la non manifesta infondatezza, con riferimento agli articoli 3, 24, 53, 97, 81, 103, 111, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, delle questioni di legittimita' costituzionale: dell'art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' dell'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), in combinato disposto con l'art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; come interpretati autenticamente dall'art. 1, comma 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio fino alle conseguenti decisioni della Corte costituzionale, con onere di riassunzione a carico delle parti nei termini di legge; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, alle parti in causa ed al pubblico ministero, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Riserva all'esito del giudizio la statuizione sulle spese; Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», a tutela della riservatezza del terzo indicato nella presente ordinanza, dispone che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del contribuente indicato nella presente ordinanza; Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza; Cosi' deciso in L'Aquila nelle camere di consiglio del 15 dicembre 2020 e del 25 maggio 2021. Il Presidente: Nispi Landi Il giudice estensore: de Marco