P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando: a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata - con riferimento agli articoli 3, comma 2, 36 e 53 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge regionale del Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui prevede che «al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spetta il 30 per cento dell'indennita' della diaria a titolo di rimborso spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni, per i consiglieri regionali e secondo le modalita' per gli stessi previste», per come precisato in motivazione; b) sospende il presente giudizio, ai sensi dell'art. 79, primo comma, c.p.a.; c) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per il competente controllo di legittimita' sulla questione, come sopra sollevata; d) rinvia ogni definitiva statuizione in rito e nel merito del ricorso in epigrafe, nonche' sulle spese di lite, all'esito del promosso giudizio di legittimita' costituzionale, ai sensi degli articoli 79 e 80 c.p.a. Ordina, ai sensi dell'art. 23, comma 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite nel presente giudizio nonche' al presidente della Giunta regionale del Veneto, e comunicata al presidente del Consiglio regionale. Cosi' deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con Sede in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021, convocata con modalita' da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati: Ermanno de Francisco, Presidente; Giancarlo Luttazi, consigliere Giovanni Sabbato, consigliere; Cecilia Altavista, consigliere; Roberto Politi, consigliere, estensore. Il Presidente: de Francisco L'estensore: Politi