P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Solleva in quanto rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 13 della Costituzione, dell'art. 1, comma 6, decreto-legge n. 33/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2020) nella parte in cui prevede il divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, e dell'art. 2, comma 3, decreto-legge n. 33/2020 nella parte in cui prevede che la violazione della misura di cui all'art. 1, comma 6, sia punita ai sensi dell'art. 260, regio decreto n. 1265/1934. Sospende il giudizio in corso. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Reggio Calabria, 15 aprile 2021 Il giudice: Tovani