P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; 
    Solleva  in  quanto  rilevante  nel  presente  giudizio   e   non
manifestamente    infondata,    la    questione    di    legittimita'
costituzionale,  in  relazione  all'art.   13   della   Costituzione,
dell'art. 1, comma  6,  decreto-legge  n.  33/2020  (convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 74/2020) nella parte in cui prevede  il
divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora  alle  persone
sottoposte   alla   misura   della   quarantena   per   provvedimento
dell'autorita'  sanitaria  in  quanto  risultate  positive  al  virus
COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una
struttura  sanitaria  o  altra  struttura  allo  scopo  destinata,  e
dell'art. 2, comma 3, decreto-legge n. 33/2020  nella  parte  in  cui
prevede che la violazione della misura di cui all'art.  1,  comma  6,
sia punita ai sensi dell'art. 260, regio decreto n. 1265/1934. 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e comunicata ai  Presidenti  delle  Camere
del Parlamento. 
      Reggio Calabria, 15 aprile 2021 
 
                         Il giudice: Tovani