P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge n. 87/1953; Ritenuta ex officio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 54-ter e 103, comma 6 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni e integrazioni, nei modi e termini di cui in parte motiva; Sospende il procedimento in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e comunicata alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati. Piacenza, 24 maggio 2021 Il Giudice dell'esecuzione: Fazio