P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della
legge n. 87/1953; 
    Ritenuta ex officio rilevante e non manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 54-ter e 103,
comma 6 del decreto-legge n. 18/2020  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nei modi e termini di cui in parte motiva; 
    Sospende il procedimento in corso; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, e comunicata alla Presidenza del Senato e della Camera  dei
deputati. 
        Piacenza, 24 maggio 2021 
 
                  Il Giudice dell'esecuzione: Fazio