P.T.M. Dispone in via incidentale la sospensione del presente processo e chiede che la Corte Costituzionale voglia decidere circa la conformita' alla Carta Costituzionale delle norme di legge sopra indicate; in particolare voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della delibera del 31/01/2020 adottata dal Consiglio dei Ministri nella parte in cui viene dichiarato lo stato di emergenza per rischio sanitario nonche' l'illegittimita' costituzionale del D.L. n. 19 del 25/03/2020 nella parte in cui al co. 2° dell'art. 1 prevede la limitazione della circolazione delle persone ed alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati del tempo e nello spazio motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' od urgenza, motivi di salute o da altre specifiche ragioni oltre a tutte le restanti parti di tale comma che comunque limitino anche indirettamente Ia liberta' personale degli individui... Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento con trasmissione dell'ordinanza alla Corte insieme agli atti e con la prova delle notifiche di cui sopra. L'ordinanza dovra' essere rimessa alla Corte con gli atti di causa dopo che la Cancelleria abbia notificato e comunicato l'ordinanza a tutti i soggetti di cui all'art. 23 della L. 87/53 sopra indicati. Ordina che una volta effettuate le notificazioni e le Comunicazioni di cui sopra la Cancelleria trasmetta l'ordinanza ed il fascicolo processuale alla Cancelleria della Corte Costituzionale con la prova delle avvenute notifiche e comunicazioni. Fano il 24 maggio 2021 Il Giudice onorario di pace: Tajariol