P.T.M. 
 
    Dispone in via incidentale la sospensione del presente processo e
chiede  che  la  Corte  Costituzionale  voglia  decidere   circa   la
conformita' alla Carta Costituzionale  delle  norme  di  legge  sopra
indicate;   in   particolare   voglia   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale della delibera del 31/01/2020 adottata  dal  Consiglio
dei Ministri  nella  parte  in  cui  viene  dichiarato  lo  stato  di
emergenza   per   rischio    sanitario    nonche'    l'illegittimita'
costituzionale del D.L. n. 19 del 25/03/2020 nella parte  in  cui  al
co. 2° dell'art. 1 prevede la limitazione  della  circolazione  delle
persone ed alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza,
domicilio o dimora se non per spostamenti  individuali  limitati  del
tempo e nello spazio motivati da esigenze lavorative,  da  situazioni
di necessita' od urgenza, motivi di  salute  o  da  altre  specifiche
ragioni oltre a tutte le restanti parti di tale  comma  che  comunque
limitino   anche   indirettamente   Ia   liberta'   personale   degli
individui... 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale. 
    Ordina che a cura della Cancelleria  l'ordinanza  sia  notificata
alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri,  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento con trasmissione dell'ordinanza  alla
Corte insieme agli atti e con la prova delle notifiche di cui sopra. 
    L'ordinanza dovra' essere rimessa alla  Corte  con  gli  atti  di
causa  dopo  che  la  Cancelleria  abbia  notificato   e   comunicato
l'ordinanza a tutti i soggetti di cui  all'art.  23  della  L.  87/53
sopra indicati. 
    Ordina  che  una  volta  effettuate   le   notificazioni   e   le
Comunicazioni di cui sopra la Cancelleria trasmetta l'ordinanza ed il
fascicolo processuale alla Cancelleria della Corte Costituzionale con
la prova delle avvenute notifiche e comunicazioni. 
        Fano il 24 maggio 2021 
 
                Il Giudice onorario di pace: Tajariol