P.Q.M. Dispone in via incidentale la sospensione del presente processo e chiede che la Corte costituzionale voglia decidere circa la conformita' alla Carta costituzionale delle norme di legge sopra indicate; in particolare voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della delibera del 31 gennaio 2020 adottata dal Consiglio dei Ministri nella parte in cui viene dichiarato lo stato di emergenza per rischio sanitario nonche' l'illegittimita' costituzionale del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 nella parte in cui al comma 2, dell'art. 1, prevede la limitazione della circolazione delle persone ed alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati del tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' od urgenza, motivi di salute o da atre specifiche ragioni oltre a tutte le restanti parti di tale comma che comunque limitino anche indirettamente la liberta' personale degli individui... Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento con trasmissione dell'ordinanza alla Corte insieme agli atti e con la prova delle notifiche di cui sopra. L'ordinanza dovra' essere rimessa alla Corte con gli atti di causa dopo che la cancelleria abbia notificato e· comunicato l'ordinanza a tutti i soggetti di cui all'art. 23, della legge n. 87/53 sopra indicati. Ordina che una volta effettuate le notificazioni e le comunicazioni di cui sopra la cancelleria trasmetta l'ordinanza ed il fascicolo processuale alla cancelleria della Corte costituzionale con la prova delle avvenute notifiche e comunicazioni. Fano 24 maggio 2021 Il Giudice onorario di pace: Tajariol