P.Q.M. 
 
    Dispone in via incidentale la sospensione del presente processo e
chiede  che  la  Corte  costituzionale  voglia  decidere   circa   la
conformita' alla Carta costituzionale  delle  norme  di  legge  sopra
indicate;   in   particolare   voglia   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale della  delibera  del  31  gennaio  2020  adottata  dal
Consiglio dei Ministri nella parte in cui viene dichiarato  lo  stato
di  emergenza  per   rischio   sanitario   nonche'   l'illegittimita'
costituzionale del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 nella  parte
in cui  al  comma  2,  dell'art.  1,  prevede  la  limitazione  della
circolazione delle persone ed alla possibilita' di allontanarsi dalla
propria  residenza,  domicilio  o  dimora  se  non  per   spostamenti
individuali limitati del tempo e nello spazio o motivati da  esigenze
lavorative, da situazioni di necessita' od urgenza, motivi di  salute
o da atre specifiche ragioni oltre a tutte le restanti parti di  tale
comma  che  comunque  limitino  anche  indirettamente   la   liberta'
personale degli individui... 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che a cura della cancelleria  l'ordinanza  sia  notificata
alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento con trasmissione dell'ordinanza  alla
Corte insieme agli atti e con la prova delle notifiche di cui sopra. 
    L'ordinanza dovra' essere rimessa alla  Corte  con  gli  atti  di
causa  dopo  che  la  cancelleria  abbia  notificato  e·   comunicato
l'ordinanza a tutti i soggetti di cui all'art.  23,  della  legge  n.
87/53 sopra indicati. 
    Ordina  che  una  volta  effettuate   le   notificazioni   e   le
comunicazioni di cui sopra la cancelleria trasmetta l'ordinanza ed il
fascicolo processuale alla cancelleria della Corte costituzionale con
la prova delle avvenute notifiche e comunicazioni. 
        Fano 24 maggio 2021 
 
                Il Giudice onorario di pace: Tajariol