P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), letti gli articoli 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 838, della legge n. 205/2017, per violazione dell'art. 119 commi 1 e 4, nonche' degli articoli 3 e 97 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio, riservando al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese. Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati: Francesco Arzillo, Presidente; Vincenzo Blanda, consigliere, estensore; Anna Maria Verlengia, consigliere. Il Presidente: Arzillo L'estensore: Blanda