P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima
Ter), letti gli articoli 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei  sensi  di
cui in  motivazione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 838,  della  legge  n.  205/2017,  per  violazione
dell'art. 119 commi 1 e 4,  nonche'  degli  articoli  3  e  97  della
Costituzione; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio, riservando al definitivo  ogni
statuizione in rito, nel merito e sulle spese. 
    Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura
della Segreteria,  alle  parti  del  giudizio  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al Presidente della Camera
dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. 
      Cosi deciso in Roma nella Camera di  consiglio  del  giorno  27
ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati: 
        Francesco Arzillo, Presidente; 
        Vincenzo Blanda, consigliere, estensore; 
        Anna Maria Verlengia, consigliere. 
 
                       Il Presidente: Arzillo 
 
 
                                                  L'estensore: Blanda