P. Q. M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, parzialmente e non definitivamente pronunciando: respinge il secondo motivo dell'appello principale; respinge l'articolazione del primo motivo dell'appello principale volta a sostenere che al tempo dell'abuso sussistesse nell'area un vincolo paesaggistico, ovvero che il vincolo archeologico ivi sussistente fosse equiparabile ad un vincolo paesaggistico; visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, legge regionale n. 17/1994 in relazione agli articoli 3, 9, 97 e 117 comma 2 lett. s) della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione; sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 79 comma 1 c.p.a.; dispone, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente ordinanza; ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa, e che sia comunicata al Presidente della Regione Siciliana, all'Assemblea regionale siciliana, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021, tenutasi da remoto ed in modalita' telematica e con la contemporanea e continua presenza dei magistrati: Fabio Taormina, Presidente; Raffaele Prosperi, consigliere; Sara Raffaella Molinaro, consigliere - estensore; Maria Immordino, consigliere; Antonino Caleca, consigliere. Il Presidente: Taormina L'estensore: Molinaro