LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PARMA 
                              Sezione 3 
 
    Riunta con l'intervento dei signori: 
      Cavani Italo, Presidente; 
      Volpi Marco Albino, relatore; 
      Pavignani Ivonne, Giudice; 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.   404/2019,
depositato il 19 settembre 2019, avverso  SILENZ.-RIFIUTO  IRES-ALTRO
2014  -   avverso   SILENZ.-RIFIUTO   IRES-ALTRO   2015   -   avverso
SILENZ.-RIFIUTO IRES-ALTRO 2016; 
    contro: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale  di  Parma,
via Quarta n. 6/1A - 43123 Parma; 
    proposto dal ricorrente: Ghibli S.r.l., via G. Di Vittorio n. 2/1
- 43056 Torrile (PR); 
    rappresentato da: Fabbiani Rosanna, via Lungolorno n. 36 -  43052
Colorno (PR); 
    difeso da: Zambello Giuseppe, via F. Tanara n. 5  -  43121  Parma
(PR); 
 
                            Premesso che 
 
    Con ricorso in atti, la Ghibili S.r.l. ha impugnato  il  silenzio
rifiuto formatosi sull'istanza di  rimborso  della  maggiore  imposta
IRES  versata  a  causa  della  parziale  indeducibilita'   dell'IMU,
relativa agli immobili strumentali, dalla  base  imponibile  ai  fini
IRES; 
    questo  Collegio  ritiene  che  la  questione  di  illegittimita'
costituzionale sollevata dalla difesa ricorrente  per  contrasto  tra
l'art.  14  del  decreto  legislativo  n.  23/2011,  che  prevede  la
deducibilita' parziale al 20% dell'IMU dal reddito rilevante ai  fini
IRES  con  l'art.  53  della  Costituzione  sia   rilevante   e   non
manifestamente infondata  e  riguardi  tutto  il  triennio  2014/2016
dedotto in causa. 
    Infatti, la  parziale  indeducibilita'  dell'IMU,  relativa  agli
immobili strumentali, dalla base imponibile ai fini  IRES  confligge,
con tutta  evidenza,  con  il  principio  di  capacita'  contributiva
espresso dall'art. 53 della Costituzione atteso  che  l'IRES  finisce
per gravare, non gia' su di un reddito netto e  realmente  indicativo
della capacita'  contributiva,  bensi'  su  di  un  reddito  lordo  e
fittiziamente attribuito al contribuente, per effetto  della  mancata
deduzione dell'IMU gia' versata; 
    la parziale  deduzione  dall'imponibile  IRES  del  20%  dell'IMU
pagata,  introdotta  dal  legislatore  con  l'art.  14  del   decreto
legislativo  n.  23/2011  al  fine   di   evitare   le   censure   di
illegittimita' costituzionale, «non fondandosi su alcun  collegamento
aritmetico o logico, diretto o indiretto, sia pur vago, fra deduzione
forfetaria e deduzione analitica» non vale a  dissipare  i  dubbi  di
legittimita'  costituzionale  «ma  anzi  fa  cadere  in  sospetto  di
incostituzionalita'  anche  la  norma  sopravvenuta»,  in  quanto  il
forfait operato dal legislatore «pare arbitrario, mancando  qualsiasi
collegamento con la realta' che si vuole forfetizzare»; 
    la  rilevanza   della   sollevata   questione   di   legittimita'
costituzionale appare evidente atteso che la decisione della presente
controversia, in cui la societa' ricorrente chiede il rimborso  della
maggiore imposta IRES versata a causa della parziale  indeducibilita'
dell'imposta  IMU  dal  reddito  d'impresa,  non   puo'   prescindere
dall'applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 23/2011. 
    La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 163 del 4 luglio  2019,
emessa a seguito dell'ordinanza n. 271/2018 emessa dalla Sezione 1 di
questa stessa Commissione Tributaria  Provinciale,  aveva  dichiarato
inammissibile la questione in merito alla legittimita' costituzionale
dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 per
assunti vizi di forma inerenti l'ordinanza di rimessione che ometteva
di precisare  se  la  richiesta  di  rimborso  oggetto  del  giudizio
principale  afferisse,  ai  fini  della  determinazione  del  reddito
d'impresa, alla deduzione percentuale dell'IMU relativa agli immobili
strumentali e  che  aveva  l'illegittimita'  costituzionale  solo  in
merito alla percentuale prevista per il 2014 (20%)  mentre  l'oggetto
del giudizio riguardava il triennio 2012 - 2013 - 2014, il quale  era
stato  contrassegnato   da   un   triplice   diverso   regime   della
deducibilita' dell'IMU (indeducibilita'  totale,  30%  e  20%)  senza
entrare  nel  merito  della  denunciata  lesione  del  principio   di
capacita' contributiva. 
    Con sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020, la Corte  costituzionale
ha sancito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1  del
decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (disposizioni in  materia  di
federalismo Fiscale Municipale), nel testo pro  tempore  vigente,  ai
sensi del quale l'Imposta Municipale Propria «e'  indeducibile  dalle
imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive». 
    A tal proposito, la Corte ha rigettato la tesi  erariale  secondo
la quale la questione sarebbe  stata  inammissibile  per  analogia  a
quanto statuito dalla stessa Consulta nella sentenza n. 163/2019 - in
cui il giudice a quo non si era confrontato con  i  regimi  normativi
relativi ad  altri  periodi  d'imposta  altrettanto  rilevanti  nella
fattispecie in  esame  -  dichiarando,  al  contrario,  la  questione
fondata nel merito,  in  riferimento  agli  articoli  3  e  53  della
Costituzione,  sotto  il  profilo  della  coerenza  e  quindi   della
ragionevolezza. Sul  punto,  la  Corte  ha  invero  statuito  che  la
deducibilita' di una spesa inerente alla produzione  del  reddito  di
un'impresa non sia sussumibile all'interno delle agevolazioni fiscali
propriamente dette  -  nelle  quali  il  legislatore  gode  di  ampia
discrezionalita'  -  bensi',   essendo   il   presupposto   dell'IRES
espressamente individuato nel possesso  di  un  «reddito  complessivo
netto» (art. 75, comma 1, TUIR), la  deducibilita'  in  esame  assume
natura strutturale, «dal momento che la  sottrazione  all'imposizione
(o la sua riduzione) e' resa necessaria dall'applicazione coerente  e
sistematica del presupposto del tributo». 
    A tal proposito, e' stato  ribadito  come  costituisca  principio
imprescindibile della determinazione  del  reddito  d'impresa  quello
dell'inerenza del costo  da  portare  in  deduzione,  da  cui  deriva
l'esclusione dei  costi  che  si  collocano  in  una  sfera  estranea
all'esercizio dell'impresa; da tale  principio,  il  legislatore  non
puo' prescindere, in  quanto  esso  costituisce  «il  presidio  della
verifica    della    ragionevolezza    delle     deroghe     rispetto
all'individuazione  di  quel  reddito  netto   complessivo   che   il
legislatore stesso ha assunto a presupposto dell'IRES»[3]. 
    Tanto  premesso,  la  Consulta  ha  evidenziato  come  lo  stesso
principio abbia implicazioni anche sui costi fiscali, con particolare
riferimento all'art. 99 TUIR, il quale sancisce in  via  generale  la
deducibilita'  delle  imposte  dal  reddito;  tale  criterio  e'  si'
derogabile dal legislatore, ma non quando vengano  in  considerazione
fattispecie come quella in esame, relative a un tributo  direttamente
e pienamente inerente alla produzione del reddito. 
    Ebbene, in quest'ottica la Corte  ha  concluso  con  una  censura
sull'indeducibilita' dell'IMU relativa ai beni strumentali,  i  quali
costituiscono un  costo  necessitato  che  si  atteggia  a  ordinario
fattore di produzione, a cui l'imprenditore non puo' sottrarsi. 
    La  pronuncia  in  esame  trae   origine   dalla   questione   di
legittimita' costituzionale sollevata dalla Commissione Tributaria di
Milano nel giudizio vertente tra la Tecnogas S.r.l. e l'Agenzia delle
Entrate. La Tecnogas  S.r.l.,  operante  nel  settore  immobiliare  e
proprietaria di diversi immobili,  chiedeva  il  rimborso  di  quella
parte  dell'importo  dell'IRES,  interamente  versata  per  il  2012,
corrispondente a quanto pagato  in  conseguenza  dell'indeducibilita'
dell'IMU, anche  quest'ultima  interamente  corrisposta  nel  periodo
2012, in riferimento ad immobili strumentali alla societa' stessa: il
caso appare speculare a quello oggetto della  presente  ordinanza  di
rimessione e la ratio della  ritenuta  illegittimita'  costituzionale
applicabile anche agli anni d'imposta  successivi  a  quello  oggetto
della pronuncia esaminata. 
    La Corte in parte motiva  ha  sottolineato  come  il  legislatore
tributario, nel corso degli anni, si sia parzialmente corretto,  fino
a giungere  alla  decisione  non  piu'  procrastinabile  della  piena
deducibilita' dell'IMU a partire dal 2022.