P. Q .M. Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953; Ritenuta d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente infondata; Solleva questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli articoli 451 comma 5 e 6 e 558 comma 7 e 8 codice di procedura penale nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilita' di accedere ai riti alternativi anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto; Per violazione degli articoli 3, 24 e 117 Cost. (l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 comma 3 lett. b) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e all'art. 14 comma 3 lettera b) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di New York). Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23 comma 4 legge n. 87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ex art. 148 comma 5 codice di procedura penale. Firenze, 13 maggio 2021 Il giudice: Attina'