P. Q .M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953; 
    Ritenuta d'ufficio la questione rilevante  e  non  manifestamente
infondata; 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale delle  norme  di
cui agli articoli 451 comma 5 e 6  e  558  comma  7  e  8  codice  di
procedura penale nella parte  in  cui  prevedono  il  diritto  ad  un
termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura  del  dibattimento,
invece di prevedere la possibilita' di accedere ai  riti  alternativi
anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto; 
    Per violazione degli articoli 3, 24 e 117 Cost. (l'art. 117 Cost.
in relazione all'art. 6 comma 3 lett. b)  della  Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali  e
all'art. 14 comma 3 lettera b) del Patto internazionale  relativo  ai
diritti civili e politici di New York). 
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
    Da' atto, anche ai fini di cui  all'art.  23  comma  4  legge  n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza  e  che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono
considerarsi presenti, ex  art.  148  comma  5  codice  di  procedura
penale. 
    Firenze, 13 maggio 2021 
 
                         Il giudice: Attina'