P. Q. M. Non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 448/2020 indicato in epigrafe, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 36, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, di previsione del silenzio-diniego sull'istanza di sanatoria edilizia, dopo sessanta giorni dalla sua presentazione, in relazione agli articoli 3, oltre che 24 e 113 in via mediata, e 97 della Costituzione. Dispone la sospensione del presente giudizio. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ordina che a cura della segreteria del Tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e in ordine alle spese. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 (conversione in legge n. 176 del 2020), con l'intervento dei magistrati: Elena Stanizzi, presidente; Silvio Lomazzi, consigliere, estensore; Ofelia Fratamico, consigliere; Il presidente: Stanizzi L'estensore: Lomazzi