P. Q. M. 
 
    Non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 448/2020 indicato
in epigrafe, dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  della  norma   contenuta
nell'art. 36, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001, di  previsione  del  silenzio-diniego  sull'istanza  di
sanatoria edilizia, dopo sessanta giorni dalla sua presentazione,  in
relazione agli articoli 3, oltre che 24 e 113 in via  mediata,  e  97
della Costituzione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale. 
    Ordina che a cura della  segreteria  del  Tribunale  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera
e del Senato. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito e in ordine alle spese. 
        Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno  17
febbraio  2021,  tenutasi  mediante  collegamento   da   remoto,   in
videoconferenza, ex art. 25, comma 2, del decreto-legge  n.  137  del
2020 (conversione in legge n. 176 del  2020),  con  l'intervento  dei
magistrati: 
          Elena Stanizzi, presidente; 
          Silvio Lomazzi, consigliere, estensore; 
          Ofelia Fratamico, consigliere; 
 
                       Il presidente: Stanizzi 
 
                                                 L'estensore: Lomazzi