P. Q. M. 
 
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, in  accoglimento  del
presente ricorso: 
        dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso  alla  Corte
dei  conti  Sezioni  riunite  in  sede  giurisdizionale  in  speciale
composizione, a seguito dell'approvazione della  legge  regionale  30
settembre 2021, n. 26 (Approvazione  del  rendiconto  generale  della
Regione   per   l'esercizio   2019),   l'esercizio   della   funzione
giurisdizionale e conseguentemente il potere di adottare la decisione
di cui al dispositivo reso all'udienza del 7 ottobre 2021 (ricorso n.
740/SR/DELC di cui in premessa), in quanto lesivo delle  attribuzioni
costituzionali e statutarie della Regione -  a  mente  dello  Statuto
della Regione Siciliana, approvato  col  R.  decreto  legislativo  15
maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26  febbraio
1948, n. 2, in specie art. 19 - e poiche' viola  le  disposizioni  di
cui all'art. 100 del codice di procedura civile ed all'art.  150  del
regio decreto n. 827/1924; 
        per l'effetto annullare il dispositivo dalla Corte dei conti,
Sezioni riunite in speciale  composizione,  reso  all'udienza  del  7
ottobre 2021, in relazione al ricorso n. 740/SR/DELC, e gli eventuali
provvedimenti successivi che saranno emanati. 
    Si deposita: 
        1) dispositivo Corte dei conti SSRR_GIU-SSRGI-0000486  del  7
ottobre 2021, in relazione al ricorso n. 740/SR/DELC; 
        2) delibera giunta regionale n. 494 del 25 novembre 2021; 
        3) legge regionale siciliana n. 26 del 2021; 
        4) dispositivo decisione di parifica  n.  6/2021/SS.RR./PARI/
del SS.RR. in sede di controllo della Corte dei conti per la  Regione
Siciliana. 
          Palermo, 30 novembre 2021 
 
                     Avv. Mistretta - Avv. Amico