P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso: dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, a seguito dell'approvazione della legge regionale 30 settembre 2021, n. 26 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019), l'esercizio della funzione giurisdizionale e conseguentemente il potere di adottare la decisione di cui al dispositivo reso all'udienza del 7 ottobre 2021 (ricorso n. 740/SR/DELC di cui in premessa), in quanto lesivo delle attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione - a mente dello Statuto della Regione Siciliana, approvato col R. decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in specie art. 19 - e poiche' viola le disposizioni di cui all'art. 100 del codice di procedura civile ed all'art. 150 del regio decreto n. 827/1924; per l'effetto annullare il dispositivo dalla Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale composizione, reso all'udienza del 7 ottobre 2021, in relazione al ricorso n. 740/SR/DELC, e gli eventuali provvedimenti successivi che saranno emanati. Si deposita: 1) dispositivo Corte dei conti SSRR_GIU-SSRGI-0000486 del 7 ottobre 2021, in relazione al ricorso n. 740/SR/DELC; 2) delibera giunta regionale n. 494 del 25 novembre 2021; 3) legge regionale siciliana n. 26 del 2021; 4) dispositivo decisione di parifica n. 6/2021/SS.RR./PARI/ del SS.RR. in sede di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana. Palermo, 30 novembre 2021 Avv. Mistretta - Avv. Amico