P. Q. M.
Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 8, codice della
strada, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per le ragioni
sopra indicate e nei seguenti termini: nella parte in cui prevede la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in
causa ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento oltre che al
Presidente del Consiglio dei ministri.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Sondrio, 14 ottobre 2021
Il Giudice di pace: Terzolo