P.Q.M. La Corte, vista la legge n. 87 del 1953, art. 23, rimette alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, per contrarieta' agli articoli 97 e 98 della Costituzione, della legge della Regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11, art. 15, comma 5, nella parte in cui prevede che gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario regionale hanno comunque termine ed i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto nell'ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti, al pubblico ministero presso questa Corte ed al presidente della Giunta regionale nonche' comunicata al presidente del Consiglio regionale. Cosi' deciso in Roma, nella udienza del 14 luglio 2021. Il Presidente: Manna