P.Q.M. 
 
    La Corte, vista la legge n. 87 del 1953, art.  23,  rimette  alla
Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza nei termini di  cui  in  motivazione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale, per contrarieta' agli articoli 97  e  98
della Costituzione, della legge della Regione Calabria 19 marzo 2004,
n. 11, art. 15, comma 5, nella parte in cui prevede che gli incarichi
di direttore sanitario e di direttore  amministrativo  delle  aziende
del servizio sanitario regionale hanno comunque termine ed i relativi
rapporti  di  lavoro  sono  risolti  di   diritto   nell'ipotesi   di
cessazione, per  revoca,  decadenza,  dimissioni  o  qualsiasi  altra
causa, del direttore generale. 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della
cancelleria, alle parti, al pubblico ministero presso questa Corte ed
al presidente della Giunta regionale nonche' comunicata al presidente
del Consiglio regionale. 
    Cosi' deciso in Roma, nella udienza del 14 luglio 2021. 
 
                        Il Presidente: Manna