P. Q. M.
letto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non
manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita'
costituzionale in ordine all'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n.
152:
per contrasto con le disposizioni di cui agli articoli
27, secondo comma, 42 secondo comma, 111 della Costituzione, nonche'
11, 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli
6 CEDU, 1 Primo protocollo addizionale CEDU, 17 e 48 CDFUE, nella
parte in cui impone al Giudice di disporre la confisca delle armi
anche nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per
oblazione;
per contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 3, 27,
42 della Costituzione, nonche' 11, 117, primo comma
della Costituzione, in relazione agli articoli 1 Primo protocollo
addizionale CEDU, 17 e 49 terzo comma CDFUE, nella parte in cui
prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione
alla contravvenzione di cui all'art. 38, regio decreto n. 773/1931.
Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
Dispone che a cura della cancelleria sia effettuata la notifica
della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e
per la comunicazione della stessa ai presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Parti edotte ai sensi dell'art. 148, comma 5 del codice di
procedura penale.
Milano, 27 gennaio 2022
Il Giudice: Morra