P. Q. M. 
 
    letto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non
manifesta   infondatezza,   solleva   questione    di    legittimita'
costituzionale in ordine all'art. 6 della legge 22  maggio  1975,  n.
152: 
        per contrasto  con  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli
27, secondo comma, 42 secondo comma, 111 della Costituzione,  nonche'
11, 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli  articoli
6 CEDU, 1 Primo protocollo addizionale CEDU, 17  e  48  CDFUE,  nella
parte in cui impone al Giudice di disporre  la  confisca  delle  armi
anche  nel  caso  di  dichiarazione  di  estinzione  del  reato   per
oblazione; 
        per contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 3, 27,
42    della Costituzione,    nonche'    11,    117,    primo    comma
della Costituzione, in relazione agli  articoli  1  Primo  protocollo
addizionale CEDU, 17 e 49 terzo  comma  CDFUE,  nella  parte  in  cui
prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche  in  relazione
alla contravvenzione di cui all'art. 38, regio decreto n. 773/1931. 
    Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che a cura della cancelleria sia effettuata  la  notifica
della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
per la comunicazione della stessa ai presidenti delle due Camere  del
Parlamento. 
    Parti edotte ai  sensi  dell'art.  148,  comma  5  del codice  di
procedura penale. 
      Milano, 27 gennaio 2022 
 
                          Il Giudice: Morra