P.Q.M. Il Consiglio di garanzia - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa - non definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 288 e n. 289 del 2020, cosi' come riuniti, cosi' decide con sentenza parziale: a) accoglie, allo stato, parzialmente il ricorso incidentale degli appellati, confermando solo il punto b) dell'impugnata decisione della Commissione contenziosa n. 660 del 2020, e per l'effetto annulla parzialmente l'art. 1, comma 2, della deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 18 ottobre 2018, nella parte in cui si riferisce - ai fini del coefficiente di trasformazione - «alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio o del trattamento previdenziale pro rata», anziche' «all'eta' anagrafica posseduta dal percettore alla data di entrata in vigore della presente deliberazione», nei termini e nei limiti applicativi esplicitati nella motivazione che precede; b) per l'effetto di tanto dispone il ricalcolo da parte dell'amministrazione del Senato di ciascun trattamento sulla base delle statuizioni che precedono; c) rinvia la decisione sulle conseguenze in termini di eventuale corresponsione delle somme trattenute corrispondenti al periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di efficacia di questa sentenza, e parzialmente da restituire, in esito al giudizio costituzionale di cui alla successiva lettera d), fermo restando che questo aspetto evidentemente fuoriesce dalle valutazioni rimesse alla Corte costituzionale e sara' formalmente definita dal Consiglio di garanzia, una volta acquisita una maggiore contezza nella cornice costituzionale di riferimento; d) altresi' per quanto esposto sub 9) e 10): visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 26, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui - nel sopprimere qualsiasi regime fiscale particolare per gli assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari - non prevede altresi' che queste prestazioni vanno disciplinate nel rispetto dei principi generali in materia previdenziale, in rapporto agli articoli 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma della Costituzione, tra cui - per quanto di interesse - i limiti posti al legislatore nell'individuazione dei parametri per determinare i vitalizi e con essi i limiti per un eventuale adeguamento retroattivo; altresi' egualmente ritiene non manifestamente infondata la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della delibera del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 18 ottobre 2018, laddove qualificata come «regolamento minore» avente forza di legge, nella parte in cui viola i principi di proporzionalita' e ragionevolezza nella determinazione retroattiva dei vitalizi, in rapporto agli articoli 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma della Costituzione, sempre ai fini di un eventuale adeguamento retroattivo per il periodo di tempo sopra indicato; sospende il seguito del giudizio sui predetti ricorsi, come riuniti, sino all'esito del giudizio, incidentale innanzi alla Corte costituzionale, nella parte ancora non decisa; si riserva ogni ulteriore decisione all'esito del giudizio incidentale innanzi alla Corte costituzionale; dispone la trasmissione alla Corte costituzionale della presente decisione e degli atti concernenti i relativi giudizi, a cura della segreteria degli organi di tutela giurisdizionale del Senato; dispone altresi' la trasmissione della predetta decisione, parimenti a cura della segreteria degli organi di tutela giurisdizionale del Senato, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti. Cosi' deciso in Roma, il 22 dicembre 2021. Il Presidente estensore: Vitali Il titolare estensore: Grassi