P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di garanzia  -  disattesa  ogni  contraria  istanza,
eccezione e difesa - non definitivamente pronunciando sui ricorsi  n.
288 e n. 289 del 2020, cosi' come riuniti, cosi' decide con  sentenza
parziale: 
        a) accoglie, allo stato, parzialmente il ricorso  incidentale
degli  appellati,  confermando  solo  il  punto   b)   dell'impugnata
decisione della Commissione  contenziosa  n.  660  del  2020,  e  per
l'effetto annulla parzialmente l'art. 1, comma 2, della deliberazione
del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica n. 6  del  18
ottobre 2018,  nella  parte  in  cui  si  riferisce  -  ai  fini  del
coefficiente  di  trasformazione   -   «alla   data   di   decorrenza
dell'assegno vitalizio o del  trattamento  previdenziale  pro  rata»,
anziche' «all'eta' anagrafica posseduta dal percettore alla  data  di
entrata in vigore della presente deliberazione», nei  termini  e  nei
limiti applicativi esplicitati nella motivazione che precede; 
        b) per l'effetto di  tanto  dispone  il  ricalcolo  da  parte
dell'amministrazione del Senato di  ciascun  trattamento  sulla  base
delle statuizioni che precedono; 
        c) rinvia  la  decisione  sulle  conseguenze  in  termini  di
eventuale corresponsione delle  somme  trattenute  corrispondenti  al
periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di  efficacia  di
questa sentenza, e parzialmente da restituire, in esito  al  giudizio
costituzionale di cui alla successiva lettera d), fermo restando  che
questo aspetto evidentemente fuoriesce dalle valutazioni rimesse alla
Corte costituzionale e sara' formalmente definita  dal  Consiglio  di
garanzia, una volta acquisita una  maggiore  contezza  nella  cornice
costituzionale di riferimento; 
        d) altresi' per quanto esposto sub 9) e 10): 
          visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 1 della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonche' l'art. 23  della  legge
11 marzo 1953, n. 87; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale relativa all'art. 26,  comma  1,  lettera
b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in  cui  -  nel
sopprimere qualsiasi  regime  fiscale  particolare  per  gli  assegni
vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari - non prevede  altresi'
che queste prestazioni vanno disciplinate nel rispetto  dei  principi
generali in materia previdenziale, in rapporto agli  articoli  2,  3,
23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma della Costituzione, tra cui
-  per  quanto  di  interesse  -  i  limiti  posti   al   legislatore
nell'individuazione dei parametri per determinare i  vitalizi  e  con
essi i limiti per un eventuale adeguamento retroattivo; 
    altresi'  egualmente  ritiene  non  manifestamente  infondata  la
questione della legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  1,
della  delibera  del  Consiglio  di  presidenza  del   Senato   della
Repubblica n.  6  del  18  ottobre  2018,  laddove  qualificata  come
«regolamento minore» avente forza di legge, nella parte in cui  viola
i principi di proporzionalita' e ragionevolezza nella  determinazione
retroattiva dei vitalizi, in rapporto agli articoli 2, 3, 23, 36, 38,
53, 67, 69 e 117, primo comma della Costituzione, sempre ai  fini  di
un eventuale adeguamento retroattivo per il periodo  di  tempo  sopra
indicato; 
    sospende il seguito  del  giudizio  sui  predetti  ricorsi,  come
riuniti, sino all'esito del giudizio, incidentale innanzi alla  Corte
costituzionale, nella parte ancora non decisa; 
    si  riserva  ogni  ulteriore  decisione  all'esito  del  giudizio
incidentale innanzi alla Corte costituzionale; 
    dispone la trasmissione alla Corte costituzionale della  presente
decisione e degli atti concernenti i relativi giudizi, a  cura  della
segreteria degli organi di tutela giurisdizionale del Senato; 
    dispone  altresi'  la  trasmissione  della  predetta   decisione,
parimenti  a  cura  della   segreteria   degli   organi   di   tutela
giurisdizionale del Senato, al Presidente del Senato,  al  Presidente
della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri e
alle parti. 
    Cosi' deciso in Roma, il 22 dicembre 2021. 
 
                   Il Presidente estensore: Vitali 
 
                                        Il titolare estensore: Grassi