P. Q. M. 
 
    Il  Consiglio  di  giustizia  amministrativa   per   la   Regione
Siciliana,   in   sede   giurisdizionale,    parzialmente    e    non
definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe  (R.G.  n.  517
del 2021), cosi' provvede: 
        accoglie il primo motivo di appello proposto  dal  comune  e,
per  l'effetto,  in  riforma  della  sentenza   impugnata,   dichiara
ricevibile il ricorso proposto  in  primo  grado  ed  ammissibili  le
azioni di annullamento formulate; 
        respinge le censure proposte con il primo motivo del  ricorso
di primo grado, riproposto in appello; 
        dichiara inammissibili le censure  di  cui  al  terzo  ed  al
quarto motivo del ricorso proposto  in  primo  grado,  riproposte  in
appello; 
        con riferimento al secondo motivo  del  ricorso  proposto  in
primo grado  e  riproposto  in  appello,  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente infondata, in  relazione  agli  articoli  119,  primo,
quarto, quinto e sesto comma, 3, 97, primo  e  secondo  comma,  della
Costituzione, nonche' all'art. 15, secondo comma, dello Statuto della
Regione Siciliana, la questione di  legittimita'  costituzionale  del
combinato disposto dei vigenti articoli 19, comma 2,  lettera  b),  e
16, comma 13, della l.r. Siciliana n. 12 del 2008, laddove l'art. 19,
comma 2, lettera b), prevede il  trasferimento  ai  comuni  siciliani
competenti per territorio  delle  strade  ad  uso  pubblico  e  delle
relative pertinenze gia' appartenenti agli ex  Consorzi  ASI,  con  i
connessi obblighi di gestione e manutenzione della viabilita', mentre
l'art. 16, comma 13, prevede l'esclusivo versamento al neo  istituito
IRSAP degli oneri di urbanizzazione  e  costruzione,  previsti  dalle
leggi  in  materia  di  urbanistica  ed   edilizia,   relativi   alla
realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree ex ASI; 
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio  e   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che, a cura della Segreteria della  Sezione,  la  presente
sentenza non definitiva, avente valore di  ordinanza  ai  fini  della
rimessione alla Corte costituzionale della questione di  legittimita'
costituzionale, sia notificata alle parti in causa ed  al  Presidente
del Consiglio dei  ministri  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  del
Senato e della Camera dei deputati della  Repubblica,  al  Presidente
della Regione Siciliana  e  al  Presidente  dell'Assemblea  regionale
siciliana; 
    Ordina che la  presente  sentenza  non  definitiva  sia  eseguita
dall'Autorita' amministrativa. 
    Cosi' deciso in Palermo nella Camera di consiglio del  giorno  12
gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati: 
        Rosanna De Nictolis, Presidente; 
        Raffaele Prosperi, consigliere; 
        Roberto Caponigro, consigliere, estensore; 
        Giovanni Ardizzone, consigliere; 
        Antonino Caleca, consigliere. 
 
                     Il Presidente: De Nictolis 
 
 
                                               L'estensore: Caponigro