TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI 
            Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare 
 
    Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale  Militare
di Napoli, dott.  Andrea  Cruciani,  all'udienza  preliminare  del  2
febbraio 2022 ha pronunciato la seguente ordinanza  nel  procedimento
penale a carico di M. R., nato il   a   residente in   - via    ,  in
servizio presso il Reparto mobile  di  comando  e  controllo  di    ;
libero, presente; 
    Difeso da avv. Francesco Terruli, del Foro di Taranto, con studio
in    Martina    Franca    -    via    Taranto    n.    31/b,    pec:
terruli.francesco1@oravta.legalmail.it - difensore di fiducia; 
    Imputato di disobbedienza continuata aggravata (articoli  81  cpv
c.p., 47 n. 2 e 173 c.p.m.p.), perche', A. M., in servizio presso  il
Reparto mobile di  comando  e  controllo  in    ,  individuato  dalla
Direzione di  impiego  del  personale  militare  dell'A.  M.  per  la
partecipazione  ad  una  delle  due  operazioni  fuori  dai   confini
nazionali - segnatamente   e   espressa  la  preferenza  per  la    ,
inserito  nel  cronoprogramma   propedeutico   alla   missione   (che
prevedeva, tra l'altro, il completamento dell'iter vaccinale  secondo
quanto previsto dal modulo di prevenzione  vaccinale  per  il  Teatro
operativo prescelto, da eseguirsi presso  l'infermeria  del    ),  in
esecuzione di un  medesimo  disegno  criminoso,  in  piu'  occasioni,
ometteva  di  obbedire  all'ordine  attinente  al  servizio  e   alla
disciplina, di  presentarsi  in  data     alla  predetta  infermeria.
Ordine intimatogli dal superiore,    comandante del predetto  Reparto
mobile, rispettivamente, con note n.   
    In tal  modo,  si  rendeva  non  impiegabile  fuori  dai  confini
nazionali per non aver completato le previste disposizioni  sanitarie
sull'iter vaccinale e veniva sostituito nell'incarico di  Capo  del  
della   presso la   con il   . Gars C. A. nel    .  Con  l'aggravante
del grado rivestito. 
 
                       Si osserva quanto segue 
 
1. Rilevanza della questione. 
    1.1 All'odierna udienza preliminare, questo Giudice nel  dare  la
parola alle parti per la presentazione delle conclusioni ha  altresi'
invitato le stesse al contraddittorio  su  un  possibile  profilo  di
illegittimita'   costituzionale   dell'art.   206-bis   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice  dell'ordinamento  militare,
di seguito C.O.M.) - inserito dall'art. 12, comma 1, lettera a),  del
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91. 
    Il pubblico ministero ha  quindi  insistito  nella  richiesta  di
rinvio  a  giudizio  dell'imputato  rimettendosi  al  Giudice   sulla
questione di legittimita' costituzionale. Il difensore  dell'imputato
ha  preliminarmente  prospettato  la  rilevanza   e   non   manifesta
infondatezza  della  questione  di  legittimita'   costituzionale   e
sollecitato una sentenza di non luogo  a  procedere  con  formula  di
giustizia. Seguivano spontanee dichiarazioni dell'imputato. 
    All'esito della Camera di consiglio,  questo  Giudice  ha  quindi
emesso d'ufficio la presente  ordinanza,  con  la  quale  si  intende
promuovere il giudizio  di  codesta  onorevole  Corte  costituzionale
sulla  conformita'  dell'art.  206-bis  C.O.M.  all'art.   32   della
Costituzione. 
    1.2. La rilevanza della questione per il presente procedimento in
effetti e' di tutta evidenza ed e' presto detta. 
    Al  militare  odierno  imputato  viene  contestato  di  non  aver
obbedito  all'ordine  impartitogli  dal   superiore   in   grado   di
presentarsi in infermeria per sottoporsi  alla  profilassi  vaccinale
indispensabile per l'impiego in  una  operazione  fuori  dai  confini
nazionali (di seguito, OFCN) - segnatamente 
    Tale ordine, ribadito con diverse note scritte  del    (in  atti,
rispettivamente,  allegati    ),   fa   espresso   riferimento   alla
«Direttiva  tecnica  in  materia  di  protocolli  sanitari   per   la
somministrazione di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare»,
approvata con decreto interministeriale difesa-salute del  16  maggio
2018 (M_D GSGDNA REG2018 0039530 15 maggio 2018, in atti allegato UU,
fogli  118  e  ss.)   e   alla   direttiva   dello   Stato   Maggiore
dell'Aeronautica del 9 luglio  2018  (SMA  PIANI  010-edizione  2018,
annesso IV), sulle linee guida per l'approntamento del  personale  AM
designato per le OFCN (in atti, allegato TT,  fogli  82  e  ss.),  le
quali, richiamando espressamente l'art. 206-bis C.O.M., impongono  la
vaccinazione per i militari da impiegare in particolari e individuate
condizioni operative o di servizio (vedasi in  particolare  il  punto
5.6. della direttiva tecnica del 16  maggio  2018  sul  «rifiuto  del
militare  alla  somministrazione  del  vaccino»,  sul  quale  ci   si
soffermera' anche in seguito). 
    Qualora,  quindi,  codesta  Corte  ravvisasse  la  illegittimita'
dell'art. 206-bis C.O.M., verrebbe a mancare il presupposto normativo
per  l'emissione  dell'ordine  in  questione,  con   le   conseguenti
ricadute, nell'ambito del procedimento penale odierno,  in  punto  di
legittimita'  dell'ordine  e  quindi,  in   ultima   analisi,   della
sussistenza  o  meno  dell'elemento  materiale   e   soggettivo   del
contestato reato di disobbedienza. 
2.  Premessa  normativa   ed   inquadramento   della   questione   di
costituzionalita'. 
    2.1. L'art. 206-bis del C.O.M. prevede che: «La Sanita'  militare
puo' dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo  appositi
protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale  militare
per  poterlo  impiegare  in  particolari  e  individuate   condizioni
operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e
della collettivita'. 
    Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il
Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui  al
comma 1 che recano altresi' l'indicazione analitica degli adempimenti
riferiti alle modalita' di somministrazione dei vaccini, quali quelli
di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di  iniziare  le
profilassi vaccinali e  di  registrare  su  apposita  documentazione,
anche elettronica, riferita a ciascun militare  tutte  le  profilassi
vaccinali adottate nei suoi confronti. 
    Se il militare da sottoporre a profilassi  vaccinale  rappresenta
documentati  motivi  sanitari  per  non  sottoporsi  alla  profilassi
stessa, la valutazione di merito e' rimessa alla  commissione  medica
ospedaliera competente per territorio». 
    L'art. 32,  comma  secondo,  della  Costituzione  statuisce  che:
«nessuno  puo'  essere  obbligato  ad  un   determinato   trattamento
sanitario se non per disposizione di legge.  La  legge  non  puo'  in
nessun caso violare i  limiti  imposti  dal  rispetto  della  persona
umana». 
    2.2. La norma di cui all'art. 206-bis C.O.M, nell'attribuire alla
Sanita' militare - e quindi ad un organo amministrativo e non gia' al
legislatore - la possibilita' di dichiarare indispensabili - e quindi
obbligatorie -  specifiche  profilassi  vaccinali  per  il  personale
militare pare porsi in contrasto  con  alcuni  principi  fondamentali
sanciti  dalla   nostra   Carta   costituzionale,   con   particolare
riferimento all'art. 32, comma secondo, della Costituzione  in  punto
di mancato rispetto della riserva di legge statale e rinforzata. 
    2.3. Ne' tale dubbio puo' dirsi ormai superato con l'adozione  da
parte del legislatore dell'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021,
n. 172, sull'estensione dell'obbligo  vaccinale  per  la  prevenzione
dell'infezione da  SARS-CoV-2  per  Covid-19  per  il  personale  del
comparto difesa e  sicurezza,  tramite  l'introduzione,  dopo  l'art.
4-bis del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dell'art. 4-ter. 
    Innanzitutto, da un punto di vista di applicazione temporale,  il
cit. art. 2 opera solo a partire dal 15 dicembre 2021 e «non oltre il
termine di sei mesi» a decorrere da tale data, mentre l'art.  206-bis
C.O.M.  e'  stato  inserito  nel  2016  e  non  essendo   una   norma
emergenziale non ha una durata limitata nel tempo.  I  fatti  oggetto
del presente giudizio sono peraltro avvenuti  nell'anno     e  quindi
prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 cit. 
    Non solo, ma anche a partire dal 15 dicembre 2021 e  fino  al  15
giugno 2022, le due norme continuano a coesistere  per  avere  ambiti
applicativi in parte diversi, ponendo peraltro non poche  difficolta'
all'esegeta nell'individuare una ragionevole soluzione interpretativa
nel caso di sovrapposizione delle sfere di  applicazione.  Operazione
ermeneutica  non  certo  facilitata  dalla  tecnica  legislativa  dei
plurimi rinvii normativi utilizzata  nel  decreto-legge  26  novembre
2021, n. 172. In effetti, l'art. 206-bis  C.O.M.  riguarda  qualsiasi
profilassi vaccinale che la Sanita' militare  ritenga  indispensabile
ma  si  applica  solo  per  determinate  condizioni  operative  o  di
servizio. Il citato art. 2 attiene invece solamente ad una  specifica
profilassi vaccinale  -  quella  per  Covid-19  -  ma  vale  in  ogni
condizione di servizio. Complessa e'  quindi  la  ricomposizione  del
rapporto  tra  le  due  norme  quando  le  stesse  si   sovrappongono
parzialmente, con riferimento alla profilassi vaccinale per Covid-19. 
    Ed  in  effetti,  l'art.  2  del   decreto-legge   n.   172/2021,
nell'introdurre l'art. 4-ter del decreto-legge n.  44/2021,  pone  un
obbligo in capo al  militare  di  sottoporsi  alla  vaccinazione  per
Covid-19, prevedendo in caso di  inadempimento  la  «sospensione  dal
diritto di svolgere l'attivita'  lavorativa»  e  dalla  retribuzione,
«senza  conseguenze  disciplinari».  Nel  caso  invece  del  medesimo
obbligo vaccinale per Covid-19,  che  la  Sanita'  militare  potrebbe
imporre ex art. 206-bis C.O.M. per l'impiego in determinati  contesti
operativi,   dal   mancato   adempimento   conseguirebbero   sanzioni
disciplinari e penali a carico del militare. 
3. Impossibilita' di una interpretazione conforme a Costituzione. 
    3.1. Questo Giudice si  e'  primariamente  interrogato  circa  la
possibilita' di accedere ad  una  interpretazione  dell'art.  206-bis
C.O.M. conforme a  Costituzione.  In  effetti,  l'unica  lettura  che
potrebbe elidere  dubbi  di  legittimita'  costituzionale  e'  quella
secondo cui l'art. 206-bis C.O.M. attribuirebbe alla Sanita' militare
solo il compito  di  individuare  quali  indispensabili  ai  fini  di
determinati  servizi  talune  profilassi  vaccinali,  di  talche'  il
militare  che  non  intendesse  sottoporvisi  non   potrebbe   essere
impiegato in detti  servizi  ma  non  andrebbe  comunque  incontro  a
conseguenze disciplinari e penali. Il militare sarebbe quindi  libero
di scegliere se sottoporsi o meno  alle  vaccinazioni  indicate  come
indispensabili e nel  caso  non  intendesse  eseguire  la  profilassi
vaccinale allo stesso sarebbe solo precluso l'impiego nello specifico
servizio,  che  andrebbe   quindi   assegnato   ad   altro   militare
consenziente. 
    E tuttavia una tale interpretazione e' sconfessata  dalla  chiara
lettera della norma citata,  dalle  direttive  tecniche  attuative  e
dalla prassi amministrativa. 
    3.2. In effetti l'art. 206-bis, comma terzo, C.O.M.  prevede  che
il militare possa opporsi a tale vaccinazione solo  per  «documentati
motivi sanitari», la  cui  valutazione  di  merito  e'  rimessa  alla
commissione  medica  ospedaliera  competente  per   territorio,   non
attribuendo quindi in alcun modo al  militare  la  libera  scelta  di
sottoporvisi o meno. Al militare quindi non e'  consentito  sottrarsi
alla  vaccinazione  indispensabile   per   l'impiego   se   non   per
«documentati motivi sanitari». Ne  consegue  l'obbligatorieta'  della
profilassi vaccinale indicata come indispensabile e  la  possibilita'
che  tale  adempimento  sia  oggetto  di  un  ordine.   Dal   rifiuto
dell'ordine discendono sanzioni disciplinari e penali. 
    3.3. Del resto che l'art. 206-bis C.O.M. attribuisca alla Sanita'
militare la facolta' di individuazione di vaccinazioni «obbligatorie»
emerge chiaramente dalla citata direttiva tecnica del 16 maggio  2018
che, al punto 5.6., sul «rifiuto del militare  alla  somministrazione
del vaccino» specifica che «il rifiuto, da  parte  del  militare,  di
sottoporsi  ad  una  vaccinazione  o  ad  una  misura  di  vaccino  e
chemioprofilassi indicata come "indispensabile", ai  sensi  dell'art.
206-bis, comma 1, del C. O. M, nei casi in cui tali provvedimenti  di
prevenzione sanitaria non  risultano  controindicati,  dovra'  essere
annotato e controfirmato  sulla  scheda  vaccinale  e  notificato  al
comandante di Corpo per i provvedimenti di competenza». 
    3.4.  E  che  la  prassi  amministrativa  sta  pure   nel   senso
dell'obbligatorieta' di tali vaccinazioni e' dimostrato  proprio  dal
presente procedimento, allorche' agli atti vi e' ampia traccia  della
corrispondenza intercorsa tra il comandante che ha  emanato  l'ordine
di  presentarsi  in  infermeria  per  sottoporsi  alla   vaccinazione
indispensabile  per  l'impiego  all'estero  ed  il  militare  odierno
imputato. Nel ribadire piu' volte l'ordine  il  comandante  chiarisce
infatti al sottoposto che la volonta' del  militare  in  merito  alla
profilassi vaccinale indispensabile per l'impiego  in  OFCN  riguarda
solamente il caso di inoculazione contestuale di piu' vaccini laddove
invece la profilassi vaccinale prescinde da tale  volonta'  allorche'
somministrata  singolarmente  secondo  le  tempistiche  dettate   dal
protocollo sanitario - circa una ogni quattro settimane  (vedasi  sul
punto anche la nota del 17  gennaio  2019  dell'infermeria  di  Corpo
- A.M. sulla  «Nuova  direttiva  tecnica  in  materia  di  protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
- ed. 2018 - profilassi  vaccinale:  operazioni  strade  sicure»,  in
atti, fogli   ). 
    Nei suddetti  ordini  si  ribadisce  infatti  che  la  profilassi
vaccinale per l'invio  in  OFCN  e'  da  considerarsi  «necessaria  e
obbligatoria» per cui «la  mancata  presentazione  o  il  rifiuto  di
sottoporsi ad una vaccinazione ritenuta  indispensabile,  a  meno  di
rappresentati motivi sanitari, la cui valutazione e' rimessa  ad  una
commissione  medica  competente   per   territorio,   potra'   essere
sanzionata penalmente e disciplinarmente» (ordine del   , in  atti,  
). 
    3.5.  Stante  quindi  la  chiara   valenza   obbligatoria   delle
vaccinazioni dichiarate indispensabili  ai  sensi  dell'art.  206-bis
C.O.M., costituisce una ulteriore aporia, non gia' dell'art.  206-bis
C.O.M. bensi' di talune prassi amministrative - come nel caso che  ci
occupa - quella secondo cui viene richiesta la sottoscrizione  di  un
«consenso informativo alla vaccinazione» (in atti, allegato V, foglio
37),    all'atto    di     sottoporsi     ad     una     vaccinazione
indispensabile-obbligatoria. 
    Ed invero, e' prezioso in  proposito  l'insegnamento  di  codesta
Corte, la quale ha chiarito  come:  «il  consenso  informato,  inteso
quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario
proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto  della
persona e trova fondamento nei principi espressi  nell'art.  2  della
Costituzione, che ne tutela e  promuove  i  diritti  fondamentali,  e
negli articoli 13 e 32  della  Costituzione,  i  quali  stabiliscono,
rispettivamente, che "la liberta' personale e'  inviolabile",  e  che
"nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge", cosicche' "la circostanza  che  il
consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e  32
della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di  due
diritti fondamentali della persona: quello  all'autodeterminazione  e
quello alla salute, in quanto, se e' vero che ogni  individuo  ha  il
diritto di essere curato, egli ha, altresi', il diritto  di  ricevere
le opportune informazioni  in  ordine  alla  natura  e  ai  possibili
sviluppi del percorso terapeutico cui puo' essere sottoposto, nonche'
delle eventuali terapie alternative; informazioni che  devono  essere
le piu' esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la  libera
e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la  sua  stessa
liberta' personale, conformemente all'art. 32, secondo  comma,  della
Costituzione" (Corte costituzionale, sentenza n. 438/2008)». 
    Ed allora si appalesa evidente anche il contrasto tra  «consenso»
informato e «obbligo» vaccinale, risultando chiaro, all'esito di  una
valutazione di pura logica, ancora prima che giuridica, come sussista
una inconciliabile antitesi tra  l'espressione  di  un  «consenso»  -
inteso quale libera  e  consapevole  autoderminazione  volitiva  -  e
l'adempimento di un «obbligo» - quale comportamento imposto sotto  le
comminatorie di legge. Ed in effetti,  la  citata  direttiva  tecnica
interministeriale  del  16  maggio  2018  correttamente  prevede   la
sottoscrizione da  parte  del  militare  vaccinando  di  una  «scheda
anamnestico-informativa e certificativa vaccinale individuale» e  non
gia' di un  «consenso  informativo  alla  vaccinazione».  Certamente,
infatti, non si puo' chiedere ad un militare  -  il  cui  rifiuto  e'
passibile di sanzioni disciplinari e penali -  la  sottoscrizione  di
alcun  «consenso»  al   trattamento   vaccinale   indispensabile   ed
obbligatorio. 
4. Il dubbio sul contrasto con l'art. 32 della Costituzione. 
4.1. Riserva di legge statale. 
    4.1.1. Nel meccanismo prefigurato  dall'art.  206-bis  C.O.M.  le
specifiche «profilassi vaccinali» vengono dichiarate «indispensabili»
- e quindi, come gia' detto, «obbligatorie» - per poter impiegare  il
personale militare in «particolari e individuate condizioni operative
o di servizio», non gia'  dal  legislatore  statale,  come  richiesto
dall'art.  32,  comma  secondo,  della  Costituzione,  bensi'   dalla
«Sanita'  militare»  -  e   cioe'   da   un   complesso   di   organi
amministrativi,  centrali  e  periferici,  costituenti  articolazioni
amministrative  del  Ministero  della  difesa  -  secondo  protocolli
sanitari adottati con decreto interministeriale  del  Ministro  della
difesa di concerto con il Ministro della salute. In  effetti,  il  16
maggio 2018 veniva emanato il  citato  decreto  interministeriale  di
«Approvazione della direttiva tecnica sulle misure di profilassi  per
il  personale  militare  ai  sensi  dell'art.  206-bis   del   codice
dell'ordinamento  militare».  Seguivano  altresi'   direttive   delle
singole Forze armate, quali, per quanto di interesse per il  presente
procedimento,  la  gia'  citata  direttiva   dello   Stato   Maggiore
dell'Aeronautica (SMA PIANI 010-edizione 2018). 
    Ed in effetti, e' d'uopo stigmatizzare  come  appaia  proprio  il
riferimento, contenuto nell'art. 206-bis C.O.M., alle «particolari  e
individuate  condizioni  operative  o  di   servizio»   a   disvelare
l'interesse preponderante  che  la  stessa  norma  sembra  in  ultima
analisi  voler  tutelare  in  ogni  circostanza.  Interesse  che  non
sembrerebbe esaurirsi in quello di «garantire la salute dei singoli e
della collettivita'» - al quale fa pure riferimento espresso la norma
in  questione  -  bensi'   piuttosto,   altresi'   e   primariamente,
l'interesse dell'amministrazione militare ad una pronta, sollecita ed
efficace  organizzazione  del  servizio  militare  -  con   specifico
riferimento, nella prassi operativa,  alle  missioni  all'estero.  La
citata direttiva dello Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  (SMA  PIANI
010-edizione 2018, annesso IV), prevede in effetti come l'impiego  di
personale militare in OFCN richieda «come  predisposizione  comune  e
necessaria alla salvaguardia della  salute  e  dell'operativita',  il
possesso di una valida protezione vaccinale  eventualmente  integrata
da una copertura specifica per l'area d'operazioni». 
    Quindi, non  solo  «salute»  ma  anche  «operativita'»  sono  gli
interessi posti a fondamento della profilassi vaccinale obbligatoria.
Ed  in  effetti,  taluni  particolari  servizi  potrebbero  risultare
menomati o rallentati dalle determinazioni dei singoli militari a non
sottoporsi  a  profilassi  vaccinali   ritenute   indispensabili   in
determinati  contesti  operativi.  E  tuttavia  se  puo'   certamente
riconoscersi  un  valore  ed  un  interesse,   anche   di   rilevanza
costituzionale (art. 52 della  Costituzione),  all'efficienza  di  un
servizio militare che sia in grado di adempiere ai compiti di  difesa
nazionale, la stessa Costituzione non sembra assegnare alle  concrete
necessita' operative militari quella preponderanza  sul  fondamentale
diritto individuale alla salute,  comprensivo  della  scelta  di  non
sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario. 
    Infatti, sono sempre parole di codesta Corte  nella  sentenza  n.
5/2018, «l'art. 32 della Costituzione postula infatti  il  necessario
contemperamento del diritto alla salute del singolo  (anche  nel  suo
contenuto di liberta' di cura) con il coesistente e reciproco diritto
degli altri e con l'interesse della collettivita' (da ultimo sentenza
n. 268 del 2017)», di talche' «la legge impositiva di un  trattamento
sanitario non e' incompatibile con l'art. 32 della  Costituzione:  se
il trattamento e' diretto non solo a migliorare  o  a  preservare  lo
stato di salute di chi vi e' assoggettato, ma anche a  preservare  lo
stato di salute degli altri;  se  si  prevede  che  esso  non  incida
negativamente sullo stato di salute di colui che e' obbligato,  salvo
che per quelle sole conseguenze che  appaiano  normali  e,  pertanto,
tollerabili; e se, nell'ipotesi  di  danno  ulteriore,  sia  prevista
comunque la corresponsione di  una  equa  indennita'  in  favore  del
danneggiato, e cio' a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria
(sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)». 
    Ed allora  il  bilanciamento  che  deve  guidare  il  legislatore
statale nell'imporre una vaccinazione obbligatoria e' quello  tra  il
diritto alla scelta del trattamento sanitario da parte del singolo  e
l'interesse alla preservazione della salute collettiva e non gia' tra
il diritto alla  salute  del  singolo  e  l'efficienza  dell'apparato
militare.  L'onere  che  incombe  sull'amministrazione  militare   di
pianificare  al  meglio  e  per  tempo  i  vari  contesti  operativi,
individuando un bacino di militari gia'  in  possesso  dei  requisiti
sanitari nonche' rapidi meccanismi di sostituzione del personale  non
sembra quindi  poter  essere  semplicemente  risolto  attraverso  una
compressione, costituzionalmente dubbia, del diritto del  militare  a
non sottoporsi ad un  trattamento  sanitario  non  voluto.  In  altri
termini, il pur  meritevole  interesse  all'efficienza  e  speditezza
dell'organizzazione militare sembra dover recedere,  nell'ambito  del
descritto quadro costituzionale, di fronte  al  diritto  fondamentale
dell'individuo a scegliere se sottoporsi o  meno  ad  un  determinato
obbligo vaccinale. 
    4.1.2. Ne' puo' evidentemente sostenersi che la riserva di  legge
sarebbe stata comunque rispettata per avere  appunto  il  legislatore
delimitato, con l'art. 206-bis C.O.M., l'ambito di  intervento  della
Sanita' militare solo per «specifiche» profilassi vaccinali  ai  fini
dell'impiego del personale militare  «in  particolari  e  individuate
condizioni  operative  o  di  servizio».  Ed  in  effetti  una   tale
interpretazione varrebbe a svuotare  del  tutto  e  di  ogni  portata
sostanziale il disposto costituzionale, atteso che la disposizione di
legge,  in  tema  di  trattamenti  sanitari  obbligatori,  non   puo'
certamente limitarsi  a  delegare  l'amministrazione  ad  operare  le
scelte  in  punto  di  individuazione  delle  singole  tipologie   di
trattamenti sanitari obbligatori. La  Costituzione  demanda  al  solo
legislatore statale - e quindi neppure al legislatore  regionale  ne'
tanto  meno  ad  un  organo  amministrativo  -  il  compito  di  tale
individuazione,  potendo  le   leggi   regionali   e   le   direttive
ministeriali intervenire solo in tema di  disposizioni  di  dettaglio
tecnico-operativo,  organizzazione  dei   servizi   sanitari   e   di
individuazione degli organi competenti a verificare e  sanzionare  le
violazioni. Le vaccinazioni possono essere, quindi, imposte solo  per
disposizione di legge statale in forza della sua potesta' legislativa
esclusiva in materia di «profilassi internazionale» (art. 117,  comma
secondo, lettera q) della Costituzione) e concorrente in  materia  di
«tutela della salute» (art. 117, comma terzo, della Costituzione). 
    4.1.3. Preziosa sul punto e' proprio la giurisprudenza di codesta
Corte, nella citata sentenza n.  5/2018,  che,  nel  determinare  gli
stretti confini operativi delle leggi regionali in tema  di  obblighi
vaccinali, e' ferma nel rimarcare come sia  compito  esclusivo  dello
Stato, ed in particolare del legislatore statale,  «qualificare  come
obbligatorio un determinato trattamento sanitario», essendo  solo  il
legislatore statale a  poter  operare  quel  complesso  bilanciamento
degli   interessi   dei   singoli   e   della   collettivita':    «Il
contemperamento di questi  molteplici  principi  lascia  spazio  alla
discrezionalita'  del  legislatore  nella  scelta   delle   modalita'
attraverso  le  quali  assicurare  una  prevenzione  efficace   dalle
malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica  della
raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonche',  nel  secondo
caso, calibrare variamente le misure, anche  sanzionatorie,  volte  a
garantire l'effettivita' dell'obbligo. Questa  discrezionalita'  deve
essere esercitata alla luce delle  diverse  condizioni  sanitarie  ed
epidemiologiche, accertate dalle autorita' preposte (sentenza n.  268
del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della  ricerca
medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio  delle  sue
scelte in materia (cosi', la giurisprudenza costante di questa  Corte
sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)». 
    4.1.4. A prescindere quindi dalla qualificazione della riserva di
legge dell'art. 32 della Costituzione quale riserva di legge relativa
od assoluta, e' la stessa lettera di tale norma  costituzionale,  che
facendo riferimento ad un «determinato» trattamento  sanitario,  deve
guidare l'interprete nel riscontrare la compatibilita' costituzionale
solo nel caso di leggi o atti aventi forza di  legge  che  quantomeno
definiscano i tipi  di  trattamento  sanitari  definiti  obbligatori,
risultando  al  contrario  precluso  al  legislatore  un   intervento
normativo di tale ampiezza e  genericita'  da  demandare  alle  fonti
secondarie l'individuazione di detti trattamenti. La riserva di legge
contenuta nell'art. 32 della Costituzione  in  altri  termini  ha  ad
oggetto  non  gia'  il  regime  generale  del  trattamento  sanitario
obbligatorio bensi' la normazione  di  un  «determinato»  trattamento
sanitario obbligatorio,  posto  che  la  decisione  di  imporre  ogni
singola tipologia di detti trattamenti - e di  obblighi  vaccinali  -
deve  necessariamente  passare  per  un  complesso  bilanciamento  di
interessi tra tutela della salute individuale e collettiva che spetta
solo ed unicamente al legislatore nazionale. 
    L'art. 206-bis C.O.M finisce quindi per rappresentare  una  norma
«in bianco» tramite la quale il  legislatore  statale,  per  il  solo
personale militare, si e' di fatto  spogliato  del  compito  e  della
responsabilita' ad esso solo incombente di individuare i  determinati
trattamenti  sanitari  obbligatori  -  nella  specie  le  determinate
profilassi  vaccinali  obbligatorie  -  in  favore   di   un   organo
amministrativo. 
4.2. Riserva di legge rinforzata e rispetto della persona umana. 
    Riserva di  legge  statale  che  peraltro  e'  anche  rinforzata,
specificando altresi' la Costituzione  che  «la  legge  non  puo'  in
nessun caso violare i  limiti  imposti  dal  rispetto  della  persona
umana». Si pone quindi l'ulteriore dubbio  che  tali  limiti  possano
considerarsi violati anche nel caso di vaccini  obbligatori  che  non
siano stati approvati in via definitiva  dalle  competenti  autorita'
nazionali (AIFA) e straniere (EMA), per essere vaccini ancora in fase
sperimentale oppure  vaccini  con  autorizzazione  all'immissione  in
commercio condizionata. 
    In effetti, l'art. 206-bis C.O.M. sembrerebbe non imporre neppure
tale  limite  alla   Sanita'   militare   nell'individuazione   delle
profilassi vaccinali da considerare indispensabili  ed  obbligatorie.
Infatti, la citata direttiva tecnica del 16 maggio  2018  prevede  al
punto 5.2. che «in condizioni ordinarie» i  prodotti  vaccinali  sono
quelli  che   abbiano   ottenuto   «un'autorizzazione   dall'AIFA   o
un'autorizzazione comunitaria» mentre  «in  condizioni  di  emergenza
sanitaria, a carattere nazionale o  internazionale,  potranno  essere
usati anche presidi  profilattici  non  registrati  ma  idonei  e  di
provata  sicurezza  ed   efficacia,   sotto   diretta   e   personale
responsabilita' dell'Ispettore generale della Sanita' militare  ...».
Nella scheda informativa allegata a tale direttiva  si  precisa  pure
che  «i  preparati  vaccinali  e  profilattici  utilizzati   per   la
vaccinazione dei militari sono - in condizioni ordinarie,  e  quindi,
non in emergenza di sanita' pubblica - regolarmente registrati per la
commercializzazione  in  Italia,  in  quanto  dotati  di  documentata
efficacia,  sicurezza  e  tollerabilita',   nonche'   sottoposti   al
controllo di Stato prima dell'immissione in  commercio.  Laddove  non
siano disponibili  in  Italia  i  prodotti  necessari  alle  esigenze
operative della Difesa, questi  possono  essere  importati  da  paesi
terzi, purche' siano regolarmente autorizzati, laddove esistano  dati
documentati di efficacia, tollerabilita', sicurezza  consolidati  nel
tempo e/o dall'esperienza». 
    Ne consegue che, nel quadro normativo  di  cui  all'art.  206-bis
C.O.M., come  integrato  dalle  direttive  tecniche  ministeriali,  i
militari da impiegare  in  specifici  contesti  operativi  potrebbero
essere  obbligati,  in  condizioni  di   «emergenza   sanitaria»,   a
sottoporsi a vaccinazione non ancora regolarmente registrate  per  la
commercializzazione. Il meccanismo previsto dall'art. 206-bis  C.O.M.
consente quindi che un organo amministrativo - la Sanita' militare  -
ai fini dell'impiego del personale militare in determinate condizioni
operative o di servizio ed in caso di «emergenza sanitaria»  -  possa
individuare vaccinazioni indispensabili  ed  obbligatorie,  anche  se
sperimentali  e  non  autorizzate  neppure  in  via  condizionata  al
commercio in Italia, e che il militare che  rifiuti  di  sottoporvisi
sia passibile di sanzioni disciplinari e penali. 
    Anche sotto tale profilo,  quindi,  questo  Giudice  nutre  dubbi
sulla costituzionalita' dell'art. 206-bis C.O.M.  per  contrasto  con
l'art. 32, comma secondo, della Costituzione che pone una riserva  di
legge statale rinforzata, con il limite del «rispetto  della  persona
umana». 
5. Conclusioni. 
    In conclusione ed in ultima analisi, questo Giudice  si  pone  un
dubbio di costituzionalita' in punto di  rispetto  della  riserva  di
legge statale e rinforzata enunciata  dall'art.  32,  comma  secondo,
della Costituzione, in ordine ad una norma - quale  quella  dell'art.
206-bis C.O.M - che attribuisce ad un organo amministrativo  -  nella
specie la Sanita' militare - l'individuazione di trattamenti sanitari
obbligatori  che  invece  competerebbe  in  via  esclusiva  al   solo
legislatore statale, sempre nel limite  del  rispetto  della  persona
umana, sollecitando un chiarimento ed un giudizio di codesta Corte. 
    Ai sensi dell'art. 2-septies e 52,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo n. 196/2003, trattandosi di dati  sensibili  e  attinenti
alla salute delle persone, viene infine  disposto  che,  in  caso  di
riproduzione, diffusione e pubblicazione della presente ordinanza  in
qualsiasi forma, si  provveda  all'oscuramento  delle  generalita'  e
degli altri dati identificativi dell'imputato e delle  altre  persone
menzionate nel capo di imputazione.