P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  della  legge  n.
87/1953; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 206-bis del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento  militare)  -  inserito
dall'art. 12, comma 1, lettera  a),  decreto  legislativo  26  aprile
2016, n. 91 - per violazione dell'art. 32 della Costituzione; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina la notificazione della presente ordinanza,  a  cura  della
cancelleria, al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  la  sua
comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2-septies e 52,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo n. 196/2003; 
    Si  dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   in   caso   di
riproduzione, diffusione e pubblicazione della presente ordinanza  in
qualsiasi forma, si  provveda  all'oscuramento  delle  generalita'  e
degli altri dati identificativi dell'imputato e delle  altre  persone
menzionate nel capo di imputazione. 
        Cosi' deciso in Napoli, 2 febbraio 2022 
 
            Il Giudice dell'udienza preliminare: Cruciani