P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 206-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) - inserito dall'art. 12, comma 1, lettera a), decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 - per violazione dell'art. 32 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Visti gli articoli 2-septies e 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003; Si dispone che, a cura della cancelleria, in caso di riproduzione, diffusione e pubblicazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, si provveda all'oscuramento delle generalita' e degli altri dati identificativi dell'imputato e delle altre persone menzionate nel capo di imputazione. Cosi' deciso in Napoli, 2 febbraio 2022 Il Giudice dell'udienza preliminare: Cruciani