P.Q.M. Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, legge n. 161 del 17 ottobre 2017, in riferimento agli articoli 3 e 24, comma 1 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone altresi' che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata ai ricorrenti, al Procuratore generale, al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' ai presidenti delle due camere del Parlamento. Cosi' deciso il 16 giugno 2021 Il Presidente: Zaza Il consigliere estensore: Magi