P.Q.M. 
 
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23,  solleva  d'ufficio
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, legge  n.  161
del 17 ottobre 2017, in riferimento agli articoli 3  e  24,  comma  1
della Costituzione. 
    Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone altresi' che a cura  della  cancelleria  l'ordinanza  sia
notificata ai ricorrenti, al Procuratore generale, al Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' ai presidenti  delle  due  camere  del
Parlamento. 
    Cosi' deciso il 16 giugno 2021 
 
                         Il Presidente: Zaza 
 
                                       Il consigliere estensore: Magi