P.Q.M. 
 
    Il Consiglio  di  giustizia  amministrativa  parzialmente  e  non
definitivamente pronunciando: 
        Respinge l'articolazione sottesa al primo motivo dell'appello
principale volta a sostenere  che  al  tempo  dell'abuso  sussistesse
nell'area  un  vincolo   paesaggistico,   ovvero   che   il   vincolo
archeologico  ivi  sussistente  fosse  equiparabile  ad  un   vincolo
paesaggistico; 
        Visto l'art.  23,  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 3, legge regionale  n.  17/1994  in
relazione agli articoli 3, 9, 97 e 117, comma  2,  lettera  s)  della
Costituzione, nei sensi di cui in motivazione; 
        Sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 1,
c.p.a.; 
        Dispone,   a   cura   della    segreteria    del    Tribunale
amministrativo,  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale; 
        Rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite all'esito del  giudizio  incidentale  promosso  con  la
presente ordinanza; 
        Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa, e
che  sia  comunicata   al   Presidente   della   Regione   Siciliana,
all'Assemblea regionale siciliana, al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al  Presidente
della Camera dei deputati; 
        Ordina che la presente sentenza sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa. 
          Cosi' deciso in  Palermo  nella  Camera  di  consiglio  del
giorno 24 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati: 
Fabio Taormina, Presidente; 
Roberto Caponigro, consigliere; 
Sara Raffaella Molinaro, consigliere; 
Salvatore Zappala', consigliere; 
Maria Immordino, consigliere, estensore. 
 
                       Il Presidente: Taormina 
 
 
                                               L'estensore: Immordino