P.Q.M. Il Consiglio di giustizia amministrativa parzialmente e non definitivamente pronunciando: Respinge l'articolazione sottesa al primo motivo dell'appello principale volta a sostenere che al tempo dell'abuso sussistesse nell'area un vincolo paesaggistico, ovvero che il vincolo archeologico ivi sussistente fosse equiparabile ad un vincolo paesaggistico; Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, legge regionale n. 17/1994 in relazione agli articoli 3, 9, 97 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione; Sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a.; Dispone, a cura della segreteria del Tribunale amministrativo, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente ordinanza; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa, e che sia comunicata al Presidente della Regione Siciliana, all'Assemblea regionale siciliana, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati: Fabio Taormina, Presidente; Roberto Caponigro, consigliere; Sara Raffaella Molinaro, consigliere; Salvatore Zappala', consigliere; Maria Immordino, consigliere, estensore. Il Presidente: Taormina L'estensore: Immordino