P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione quarta), non definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe: a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge regionale della Lombardia n. 26 del 1993 (sostituito dall'art. 1, comma 21, lett. f, della legge regionale n. 7 del 2002 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h, della legge regionale n. 21 del 2009 e dall'art. 3, comma 5, lett. p, della legge regionale n. 7 del 2016), per violazione dell'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, quale norma interposta ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s, della Costituzione; b) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 157 del 1992, e di conseguenza dell'art. 13, comma 3, lett. a, della legge regionale n. 26 del 1993, per violazione degli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, della Costituzione; c) dispone la sospensione dei giudizi oggetto di scrutinio; d) ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; e) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente della Giunta Regionale della Lombardia e al Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia e sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati; f) riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese. Cosi' deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati: Gabriele Nunziata, Presidente; Silvia Cattaneo, consigliere; Antonio De Vita, consigliere, estensore. Il Presidente: Nunziata L'estensore: De Vita