P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti gli articoli 2 e 3 della Costituzione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con il dettato degli articoli 2 e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44/2021, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nella parte in cui nel prevedere che «Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati» esclude, nel periodo di disposta sospensione in favore del personale di cui alla lettera a) citata disposizione, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dall'art. 500, decreto legislativo n. 297/1994 (Testo unico del personale scolastico); Sospende il presente procedimento; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Brescia, il 22 marzo 2022. Il Giudice del lavoro: Pipponzi