P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23, legge  11  marzo
1953, n. 87; 
    Visti gli articoli 2 e 3 della Costituzione; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata  per  contrasto
con il dettato degli articoli 2 e 3 della Costituzione, la  questione
di  legittimita'  costituzionale,  dell'art.  4-ter,  comma  3,   del
decreto-legge n. 44/2021, convertito dalla legge 28 maggio  2021,  n.
76, nella  parte  in  cui  nel  prevedere  che  «Per  il  periodo  di
sospensione, non sono dovuti la retribuzione  ne'  altro  compenso  o
emolumento, comunque denominati» esclude,  nel  periodo  di  disposta
sospensione in favore del personale di cui  alla  lettera  a)  citata
disposizione, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dall'art.
500, decreto legislativo  n.  297/1994  (Testo  unico  del  personale
scolastico); 
    Sospende il presente procedimento; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Dispone che, a cura  della  cancelleria,  la  presente  ordinanza
venga  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Brescia, il 22 marzo 2022. 
 
                   Il Giudice del lavoro: Pipponzi