P.Q.M. 
 
    La Corte Costituzionale: 
        1)  solleva,  disponendone  la  trattazione  innanzi  a  se',
questioni di legittimita' costituzionale del quarto periodo dell'art.
13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici), convertito, con modificazioni,  nella  legge  22  dicembre
2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  comma  707,  lettera  b),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita' 2014)», nella parte in cui,  ai  fini  del  riconoscimento
della relativa agevolazione, definisce  quale  abitazione  principale
quella in cui si realizza  la  contestuale  sussistenza  del  duplice
requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo
del possessore, ma anche del suo  nucleo  familiare,  in  riferimento
agli articoli 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione; 
        2) sospende il presente giudizio fino alla definizione  delle
questioni di legittimita' costituzionale di cui sopra; 
        3) ordina che la cancelleria  provveda  agli  adempimenti  di
legge. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022. 
 
                        Il Presidente: Amato 
 
 
                                               Il redattore: Antonini 
 
                               Il direttore della cancelleria: Milana