P.Q.M. La Corte Costituzionale: 1) solleva, disponendone la trattazione innanzi a se', questioni di legittimita' costituzionale del quarto periodo dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare, in riferimento agli articoli 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione; 2) sospende il presente giudizio fino alla definizione delle questioni di legittimita' costituzionale di cui sopra; 3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022. Il Presidente: Amato Il redattore: Antonini Il direttore della cancelleria: Milana