P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per  la  Calabria  (Sezione
Seconda) sospende il giudizio e, ai  sensi  dell'art.  23,  legge  11
marzo 1953, n. 87, dispone la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale,  affinche'  si  pronunci  sulla   rilevante   e   non
manifestamente infondata  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, come introdotto dalla legge di conversione, e cioe'  la
legge 17 dicembre 2021, n. 215, per contrasto con gli articoli  24  e
113 della Costituzione. 
    Manda alla  Segreteria  di  comunicare  alle  parti  la  seguente
ordinanza e di notificarla al Presidente del Senato della Repubblica,
al Presidente della Camera di deputati e al Presidente del  Consiglio
dei ministri. 
    Cosi' deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del giorno 23
febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati: 
        Giovanni Iannini, Presidente, estensore; 
        Francesco Tallaro, consigliere; 
        Manuela Bucca, referendario. 
 
                  Il Presidente, estensore: Iannini