COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI 
                              Sezione V 
 
    Presidente dott. Marco Dinapoli; 
    Giudice relatore d.ssa Raffaella Di Biase; 
    Giudice dott. Ciro Angelillis. 
    Nei procedimenti riuniti. n. 2353 e n. 2358/2020 RGR proposti da: 
        ricorrente: Trade & Real Estate S.r.l. con socio  unico,  con
sede in Bari via Beata Elia di San Clemente n. 200 (C.F. 06191590725;
PEC tradeandrealestate@pec.it) in persona del  legale  rappresentante
pro tempore Annabella Degennaro, rappresentata e difesa  in  giudizio
dal rag. Angelo Dentamaro domiciliato in Bari via Beata Elia  di  San
Clemente (PEC: angelo.dentamaro@pec.it); 
        convenuto: Agenzia delle entrate - Direzione  provinciale  di
Bari via Amendola n. 164/A Bari in persona del Direttore pro  tempore
(PEC: dp.Bari@pce.agenziaentrate.it). 
    Oggetto: avvisi di accertamento nn. TVF090703466-2019 in data  20
novembre 2019 e TVF09073489-2019 in data 4 dicembre 2019. 
    Legge denunziata: articoli 1 e  13  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471. 
    Parametri costituzionali: possibile contrasto con gli articoli 3,
53 e 76 della Costituzione. 
    La Commissione, sciogliendo la riserva formulata all'udienza  del
7 ottobre 2021, osserva. 
 
                              In fatto 
 
    1. - La ricorrente impugna due avvisi di accertamento emessi  nei
suoi confronti, quale societa' consolidante delle  consolidate  Noema
Immobiliare S.r.l. e Comed S.r.l., relativi agli anni di imposta 2014
e 2015. 
    1.1 - Nel primo viene accertato un  reddito  imponibile  di  euro
54.440,00 ed una maggiore imposta Ires, detratto quanto versato medio
tempore a titolo di ravvedimento operoso, di euro  11.966,00  cui  si
aggiunge la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione dei
redditi liquidata in euro 17.637,60. 
    1.2 - Il  secondo  accerta  un  reddito  imponibile  di  euro  3.
815.165,00 ed una maggiore imposta,  detratto  quanto  versato  medio
tempore a titolo di ravvedimento operoso, di euro  32,191,00  cui  si
aggiunge la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione dei
redditi di euro 1.331.670,01 (cumulata con quella  relativa  all'anno
precedente). 
    2. - La ricorrente dimostra  di  avere  pagato  integralmente  le
imposte dovute, unitamente agli interessi ed  alle  sanzioni  ridotte
avvalendosi del ravvedimento operoso, prima di ricevere gli avvisi di
accertamento impugnati. 
    2.1  -  La  ricorrente  lamenta  che  la  sanzione   per   omessa
dichiarazione dei redditi applicata  nei  suoi  confronti  sia  stata
quantificata dall'Agenzia delle entrate nella misura del  120%  delle
imposte  accertate  invece  che  di  quelle  ancora  dovute  dopo  il
ravvedimento operoso, grazie ad una iniqua applicazione  della  norma
di cui all'art. l del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
    2.2 - Lamenta inoltre  che  l'Agenzia  delle  entrate  non  abbia
ritenuto  operante  il  ravvedimento  operoso  effettuato  ai   sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 perche'
a suo dire consentito solo nel caso di  omesso  o  tardivo  pagamento
delle imposte liquidate nella dichiarazione dei  redditi,  e  percio'
incompatibile con l'ipotesi di omessa dichiarazione. 
    3.  - L'Agenzia delle entrate controdeduce  sostenendo  di  avere
correttamente applicato la normativa di cui si duole la controparte. 
    4. - I fatti  di  causa  sono  pacifici  fra  le  parti.  Non  e'
contestato che Trade & Real  Estate  abbia  omesso  la  presentazione
della  dichiarazione  dei  redditi  quale  societa'  consolidante,  a
differenza delle consolidate che invece vi hanno ottemperato. 
    4.1. - Del pari,  non  e'  contestato  che  la  ricorrente  abbia
successivamente versato l'Ires avvalendosi del ravvedimento  operoso,
prima di ricevere gli avvisi di accertamento impugnati. 
 
                             In diritto 
 
    5. - Il testo dell'art. l, comma 1  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471 (Violazioni relative alla  dichiarazione  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive),  comma  1:  «Nei  casi  di  omessa  presentazione  della
dichiarazione ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  si  applica   la   sanzione
amministrativa  dal  centoventi   al   duecentoquaranta   per   cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di  euro  250.  Se
non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro  250  a  euro
1.000. Se la dichiarazione  omessa  e'  presentata  dal  contribuente
entro il termine di presentazione  della  dichiarazione  relativa  al
periodo  d'imposta  successivo  e,  comunque,  prima  dell'inizio  di
qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui abbia avuto
formale  conoscenza,  si  applica  la  sanzione  amministrativa   dal
sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute,
con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica  la
sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili  quando  non
sono dovute imposte possono  essere  aumentate  fino  al  doppio  nei
confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili». 
    5.1 - Il testo dell'art. 13, comma 1 del decreto  legislativo  18
dicembre 1997 n. 471 (Ritardati od omessi versamenti diretti e  altre
violazioni in materia di compensazione): «Chi non esegue, in tutto  o
in parte, alle  prescritte  scadenze,  i  versamenti  in  acconto,  i
versamenti  periodici,  il  versamento  di  conguaglio  o   a   saldo
dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi  casi
l'ammontare dei versamenti periodici  e  in  acconto,  ancorche'  non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta  per
cento di ogni importo non versato,  anche  quando,  in  seguito  alla
correzione di errori materiali o  di  calcolo  rilevati  in  sede  di
controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o
una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati  con  un
ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui  al  primo
periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'art. 13  del
decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472,  per  i  versamenti
effettuati con  un  ritardo  non  superiore  a  quindici  giorni,  la
sanzione di cui al secondo periodo  e'  ulteriormente  ridotta  a  un
importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo». 
    5.2 -  L'applicazione  del  combinato  disposto  della  normativa
predetta al caso in esame: l'Agenzia delle entrate, sulla base  della
circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016  ritiene  che  ai  sensi  della
norma di cui sopra al  punto  5,  non  essendo  stata  presentata  la
dichiarazione dei redditi, debba  applicarsi  la  sanzione  del  120%
dell'imposta che sarebbe stata dovuta a seguito della  dichiarazione.
Non sarebbe applicabile  il  ravvedimento  operoso  consentito  dalla
norma di cui al punto 5.1, che sarebbe limitato alla sola ipotesi del
versamento in ritardo delle imposte risultanti  dalla  dichiarazione.
Trattandosi  di  un  provvedimento  di  carattere   generale,   trova
applicazione a tutti  i  rapporti  giuridici  eventualmente  in  esso
rientranti, e non solo a quelli  oggetto  dei  presenti  procedimenti
riuniti. 
Precedenti giurisprudenziali 
    6. - E' opportuno premettere che la legge 9 ottobre 1971, n.  825
che ha concesso delega al Governo per la riforma tributaria  «secondo
i principi costituzionali del concorso di  ognuno  in  ragione  della
propria  capacita'  contributiva  e   della   progressivita'»   aveva
individuato i  seguenti  criteri  direttivi  cui  la  riforma  doveva
attenersi. 
    6.1 - In particolare, in  virtu'  dell'art.  10,  n.  11)  veniva
indicato   «il   perfezionamento   del   sistema    delle    sanzioni
amministrative e penali, anche detentive, non superiori nel massimo a
cinque anni di reclusione per  i  fatti  piu'  gravi  e  la  migliore
commisurazione di esse all'effettiva entita' oggettiva  e  soggettiva
delle violazioni...» 
    6.2 - Sono gia' state scrutinate dall'ecc.ma Corte costituzionale
alcune leggi sospette di discostarsi  da  questo  criterio  direttivo
indicato dalla legge delega. 
    6.3 - Con ordinanza n. 249/2007 e' stata  ritenuta  inammissibile
l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art.  13,  comma  1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471  sollevata  in  via
incidentale  con  riferimento  alla  violazione  dell'art.  3   della
Costituzione nella parte in  cui  accomuna  sotto  lo  stesso  regime
sanzionatorio ipotesi fra loro distinte, quali l'omissione  totale  o
parziale, o il ritardo nel  pagamento  dell'imposta.  L'ecc.ma  Corte
ritenne infatti trattarsi di una scelta discrezionale del legislatore
non arbitraria ne' irragionevole. 
    6.4 - Con sentenza n. 194 del 18-26 maggio 1995 l'ecc.ma Corte ha
ritenuto inammissibile la questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973  n.  600  (disposizioni  comuni  in  materia   di   accertamento
dell'imposta  sui  redditi)  sollevata   in   via   incidentale   con
riferimento agli articoli 3, 53 e 76 della Costituzione in  relazione
all'art. 10 punto 11 di cui sopra sub 6.1 «laddove "per il  sostituto
d'imposta"  non  prevede   una   diminuzione   di   pena   pecuniaria
nell'ipotesi  in  cui  sia  stato  regolarmente  versato  l'ammontare
complessivo  delle  ritenute  d'acconto»  pur  avendone   omesso   la
dichiarazione annuale. La  sentenza  ravvisa,  anche  sulla  base  di
precedenti analoghe decisioni, «l'incongruenza  dell'attuale  sistema
che assoggetta alla medesima sanzione fattispecie in realta' fra loro
diverse, senza distinguere in ragione della loro  maggiore  o  minore
gravita'», e tuttavia,  ritenuta  la  difficolta'  di  un  intervento
correttivo in senso additivo da parte sua  in  sede  giurisdizionale,
ritiene opportuno «ribadire l'auspicio di un  intervento  legislativo
che  conferisca  al  sistema  l'invocata  razionalita',  in  modo  da
eliminare  gli  inconvenienti  che   e'   dato   obbiettivamente   di
riscontrare  nella  normativa  vigente,  come  e'  dimostrato   dalla
frequenza con cui questioni del genere di quella oggetto del presente
giudizio vengono sollevate, stante l'assenza di risposte  nella  sede
legislativa  che  e'  la   piu'   appropriata   per   eliminare   gli
inconvenienti determinati dalla mancata graduazione delle sanzioni». 
Profili di possibile irragionevolezza della normativa qui denunciata 
    7. - Gli auspici ripetutamente  formulati  dall'ecc.ma  Corte  al
legislatore sono rimasti ad oggi  privi  di  effetto,  ed  anche  per
questo motivo questa Commissione si pregia sottoporre allo  scrutinio
di legittimita' costituzionale le norme di cui sopra ai punti 5. -  e
5.1 - per motivi diversi ma analoghi a quelli  gia'  prospettati  nel
corso dei precedenti giudizi. 
    7.1  -  Nel  giudizio  di  merito  in  corso  innanzi  a   questa
Commissione il contribuente-consolidante ha omesso di  presentare  in
tempo utile la dichiarazione dei redditi, e tuttavia non ha sottratto
reddito alla tassazione, in quanto ha versato le imposte  avvalendosi
del ravvedimento operoso di cui all'art.  13,  comma  1  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, prima di essere destinatario  di
accertamento fiscale. 
    7.2 - Si tratta di un comportamento  che  a  giudizio  di  questa
Commissione, presenta una minore gravita' rispetto a  quello  di  chi
ometta sia la  dichiarazione  dei  redditi  che  il  pagamento  delle
imposte. Nel primo caso, infatti, a differenza del  secondo,  non  e'
dato rilevare l'intento di evadere, e non si verifica alcun  ostacolo
all'accertamento e nessun danno erariale. 
    7.3 - La questione non appare limitata all'oggetto  del  presente
giudizio, ancorche' in esso rilevante, trattandosi  di  un  complesso
normativo suscettibile di applicazione generalizzata a tutti  i  casi
simili. Per questo motivo la Commissione esclude la  possibilita'  di
disporre   in   questa   sede   una   diversa   applicazione,    c.d.
«costituzionalmente  orientata»,   che   appare   invece   consentita
all'ecc.ma  Corte  adita  qualora  ritenesse  di  indicarla  con  una
pronunzia interpretativa di rigetto. 
    7.4 - A tal fine la Commissione rileva che la locuzione contenuta
nell'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
per la quantificazione della sanzione applicabile in caso  di  omessa
dichiarazione dei redditi (dal  centoventi  al  duecentoquaranta  per
cento dell'ammontare delle imposte dovute)  presenta  una  ambiguita'
interpretativa perche'  non  ancora  tale  concetto  ad  una  precisa
connotazione spazio-temporale; e mentre l'Agenzia delle entrate nella
circolare di cui sopra al punto 5.2  -  considera  come  «dovute»  le
imposte   che   sarebbero   risultate   dalla   liquidazione    della
dichiarazione dei rediti omessa, la  ricorrente  limita  il  concetto
alle somme ancora dovute  al  momento  dell'accertamento  fiscale,  e
cioe' all'importo residuo delle  imposte  da  versare  da  parte  del
contribuente che abbia in precedenza spontaneamente adempiuto. 
    7.5 - Inoltre, al medesimo fine, questa Commissione rileva che la
sanzione prevista nella misura minore del 30% dall'art. 13,  comma  1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che l'Agenzia delle
entrate ritiene  applicarsi  solo  al  caso  di  omesso  o  ritardato
versamento delle imposte dichiarate  dal  contribuente,  presenta  un
margine di  ambiguita'  che  consente  a  quest'ultimo  di  invocarne
l'applicazione anche nel caso del versamento tardivo ma spontaneo  di
imposte non dichiarate in precedenza,  con  una  interpretazione  che
ancora  l'applicabilita'  al  dato  sostanziale  della   spontaneita'
dell'adempimento anziche' a quello formale della dichiarazione. 
    8. - Le norme  qui  denunziate,  nella  applicazione  che  ne  ha
effettuato l'Amministrazione finanziaria,  sembrano  poco  rispettose
dei principi  di  ragionevolezza,  adeguatezza,  proporzionalita',  e
quindi censurabili per violazione del principio  di  uguaglianza  dei
cittadini davanti  alla  legge,  secondo  l'insegnamento  dell'Ecc.ma
Corte per cui il rispetto di questi principi  costituisce  un  limite
alla discrezionalita' legislativa (sentenze n. 178  del  6-30  luglio
2021, n. 168 del 23/24 giugno - 23  luglio  2021,  n.  157  del  9/10
giugno - 23 luglio 2021, n. 137 del 25 maggio - 2 luglio 2021 e molte
altre). 
    8.1 -  In  particolare  non  appare  ragionevole,  proporzionale,
adeguata, la sanzione prevista  dall'art.  1,  comma  1  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1971, n. 471 nella misura prevista  (dal  120
al 240% delle imposte dovute)  perche'  colpisce  indiscriminatamente
tutti i contribuenti che se  ne  rendano  responsabili,  senza  alcun
riguardo  all'entita'  oggettiva  e   soggettiva   della   violazione
commessa, sottoponendo cosi' al medesimo trattamento condotte fra  di
loro diverse  e  aventi  conseguenze  diverse.  Altro  sembra  essere
infatti la offensivita' della condotta di chi omette la presentazione
della dichiarazione al fine di evadere il  pagamento  delle  imposte,
altro invece quella di chi,  avendo  omesso  la  presentazione  della
dichiarazione, paga spontaneamente le imposte  pur  senza  un  previo
accertamento fiscale. 
    8.2 - Detta previsione normativa sembra ancorare la  sanzione  al
criterio meramente formale ed estrinseco della  omessa  presentazione
della  dichiarazione  fiscale,  invece  che  a   quello   sostanziale
dell'ostacolo  all'accertamento  e  della  evasione   del   pagamento
dell'imposta. 
    8.2.1 - Sembra per questo divergere dallo  scopo  indicato  dalla
legge delega di riforma tributaria  n.  825/1971  di  «facilitare  la
individuazione  dei  contribuenti  e  la  rilevazione  della  materia
imponibile, ad assicurare la prevenzione e repressione  dell'evasione
e la tutela dei contribuenti, a  semplificare  i  rapporti  tributari
nelle varie fasi», da attuarsi anche mediante il perfezionamento  del
sistema delle sanzioni, anche  commisurandole  all'effettiva  entita'
oggettiva e soggettiva delle violazioni. 
    8.2.2 - Sembra dunque che, sotto  tale  aspetto,  il  legislatore
delegante  abbia  escluso  dal  quadro  delle   sanzioni   tributarie
amministrative la possibilita' del ricorso  a  criteri  oggettivi  di
responsabilita', per cui la  diversa  soluzione  adottata  in  questa
materia dalla norma impugnata appare rilevante sotto il profilo della
possibile violazione degli articoli 3, 53 e 76 della Costituzione. 
    8.2.3 - Per altro l'applicazione  indiscriminata  della  sanzione
scoraggia l'adempimento tardivo  ma  spontaneo  del  pagamento  delle
imposte, demotivando i  contribuenti  perche'  non  ne  ricaverebbero
alcun vantaggio. Anche sotto questo aspetto, dunque, non risulterebbe
adeguatamente  perseguito  dal  decreto  il  fine  di  assicurare  la
prevenzione dell'evasione previsto dalla legge delega. 
    9.  -  Per  gli  stessi  motivi  sopra  evidenziati  non   appare
ragionevole a questa Commissione l'esclusione dalla  possibilita'  di
fruire del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13,  comma  1  del
decreto legislativo 18 dicembre 1971, n. 471 per il contribuente che,
pur avendo omesso la presentazione della dichiarazione fiscale, abbia
provveduto al versamento spontaneo delle imposte dovute. 
    9.1 - Inoltre la diversa condizione inziale fra chi ha presentato
la dichiarazione  fiscale  e  chi  non  l'ha  presentata  non  sembra
giustificare il diverso trattamento previsto dalla legge nel caso  di
resipiscenza con il successivo pagamento  delle  imposte  dovute.  In
entrambi i casi, infatti, le conseguenze sono uguali, in  quanto  non
si verifica alcun ostacolo all'accertamento, ne'  alcuna  evasione  o
danno erariale. 
    10. - Il dubbio di legittimita'  costituzionale  della  normativa
indicata e' rilevante ai fini della decisione del presente  giudizio,
che verte principalmente sulla applicazione delle  sanzioni  da  esse
previste. 
    11. - Per i motivi innanzi indicati questa Commissione si  pregia
sottoporre al vaglio di codesta Ecc.ma  Corte  le  norme  indicate  e
formula d'ufficio nei termini che seguono  eccezione  incidentale  di
legittimita' costituzionale ai sensi  dell'art.  23  della  legge  11
marzo 1953 n. 87: 
    11.1 - Art. 1, comma 1 del decreto legislativo 18  dicembre  1971
n. 471: parzialmente illegittimo per contrasto con gli articoli 3, 53
e 76 della Costituzione nella parte in cui prevede  che  in  tutti  i
casi di  omessa  presentazione  della  dichiarazione  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive, si applichi la sanzione amministrativa dal centoventi  al
duecentoquaranta per cento dell'ammontate di tutte le imposte  dovute
sulla base della dichiarazione omessa, e non invece sulle imposte che
residuano dopo il pagamento spontaneo, prima di accertamento fiscale,
da parte del contribuente che abbia omesso la dichiarazione. 
    11.2 - Articolo 13, comma 1 del decreto legislativo  18  dicembre
1971, n. 471: parzialmente illegittimo per contrasto con gli articoli
3, 53 e 76 della Costituzione nella parte in cui prevede che solo chi
abbia presentato la dichiarazione fiscale senza eseguire i prescritti
versamenti sia soggetto alla sanzione amministrativa  pari  al  30  %
dell'importo non pagato e possa fruire delle riduzioni  previste  nel
caso di  versamento  spontaneo  e  non  anche  chi  abbia  omesso  di
presentare  la  dichiarazione  fiscale  ma   abbia   poi   effettuato
spontaneamente il  pagamento  delle  imposte  prima  di  ricevere  un
accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.