P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda) sospende il giudizio e, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinche' si pronunci sulla rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, per contrasto con gli articoli 24 e 113 Cost. Manda alla segreteria di comunicare alle parti la seguente sentenza e di notificarla al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera di deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri. Cosi' deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati: Giovanni tannini, Presidente Francesco Tallaro, Consigliere Alberto Ugo, Referendario, Estensore Il Presidente: Iannini L'estensore: Ugo