P.Q.M. Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, Visti gli articoli 1, della legge costituzionale n. 1/48, e 23 della legge n. 87/1953; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, sottopone alla Ecc.ma Corte costituzionale questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 nella parte, in cui modifica l'art. 10-bis, decreto legislativo n. 74/2000, introducendo nella rubrica, dopo la parola «ritenute», le seguenti: «dovute o»; nonche' introducendo nel comma 1, dopo la parola «ritenute», le seguenti: «dovute sulla base della stessa dichiarazione o», per contrasto con gli articoli 25 Cost. 76 e 77, comma 1 Cost., in riferimento alla legge delega 11 marzo 2014, n. 23, nonche' con l'art. 3 Cost.; Sospende il giudizio in corso sino alla decisione della Corte costituzionale; Sospende il corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 2 c.p.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Dispone la successiva trasmissione della presente ordinanza e degli atti del procedimento, unitamente alla prova dell'esecuzione delle notificazioni e delle comunicazioni previste dalla legge, alla Corte costituzionale per la decisione della questione di costituzionalita' cosi' sollevata. Dell'ordinanza e' data lettura alle parti in udienza. Vicenza, 7 aprile 2022 Il giudice: Pezzoli