P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, 
    Visti gli articoli 1, della legge costituzionale n.  1/48,  e  23
della legge n. 87/1953; 
    Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza,  sottopone
alla  Ecc.ma   Corte   costituzionale   questione   di   legittimita'
costituzionale, dell'art. 7  del  decreto  legislativo  24  settembre
2015, n. 158 nella parte, in  cui  modifica  l'art.  10-bis,  decreto
legislativo n. 74/2000, introducendo nella rubrica,  dopo  la  parola
«ritenute», le seguenti: «dovute o»; nonche' introducendo  nel  comma
1, dopo la parola «ritenute», le seguenti: «dovute sulla  base  della
stessa dichiarazione o», per contrasto con gli articoli 25 Cost. 76 e
77, comma 1 Cost., in riferimento alla legge delega 11 marzo 2014, n.
23, nonche' con l'art. 3 Cost.; 
    Sospende il giudizio in corso sino  alla  decisione  della  Corte
costituzionale; 
    Sospende il corso della prescrizione,  ai  sensi  dell'art.  159,
comma 1, n. 2 c.p.; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Dispone la notificazione della presente ordinanza  al  Presidente
del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti  dei
due rami del Parlamento; 
    Dispone la successiva trasmissione  della  presente  ordinanza  e
degli atti del procedimento, unitamente  alla  prova  dell'esecuzione
delle notificazioni e delle comunicazioni previste dalla legge,  alla
Corte  costituzionale   per   la   decisione   della   questione   di
costituzionalita' cosi' sollevata. 
    Dell'ordinanza e' data lettura alle parti in udienza. 
        Vicenza, 7 aprile 2022 
 
                         Il giudice: Pezzoli