P.Q.M. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, visto l'art. 23, legge del 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 comma 5, del decreto legislativo n. 373 del 2003 per contrasto con gli articoli 3, 11,24, 111, 117 comma 1,136 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione; sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 79 comma 1 c.p.a.; dispone, a cura della Segreteria del CGARS, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente ordinanza. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del CGARS, a tutte le parti in causa, e che sia comunicata al Presidente della Regione siciliana, all'assemblea regionale siciliana, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022, tenutasi ai sensi del combinato disposto del comma 4-bis dell'art. 87 c.p.a. e dell'art. 13 quater disp. att., con l'intervento dei magistrati: Fabio Taormina, Presidente Roberto Caponigro, Consigliere Sara Raffaella Molinaro, Consigliere Giovanni Ardizzone, Consigliere Antonino Caleca, Consigliere, estensore Il Presidente: Taormina L'estensore:Caleca