P.Q.M. 
 
    Il  Consiglio  di  giustizia  amministrativa   per   la   Regione
siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente  pronunciando
sull'appello in epigrafe, visto l'art. 23, legge del 11 marzo 1953 n.
87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  9  comma  5,   del   decreto
legislativo n. 373 del 2003 per contrasto con gli articoli 3,  11,24,
111, 117  comma  1,136  della  Costituzione,  nei  sensi  di  cui  in
motivazione; 
      sospende il presente giudizio ai sensi  dell'art.  79  comma  1
c.p.a.; 
      dispone,  a  cura  della  Segreteria  del  CGARS,   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
      rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito  e  sulle
spese di lite all'esito del  giudizio  incidentale  promosso  con  la
presente ordinanza. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria del CGARS, a tutte le parti in causa, e che sia comunicata
al  Presidente  della  Regione  siciliana,  all'assemblea   regionale
siciliana, al Presidente del Consiglio dei  ministri,  al  Presidente
del Senato  della  Repubblica  ed  al  Presidente  della  Camera  dei
deputati. 
    Cosi' deciso in Palermo nella Camera di consiglio  del  giorno  3
maggio 2022, tenutasi ai sensi del combinato disposto del comma 4-bis
dell'art.  87  c.p.a.  e  dell'art.  13  quater   disp.   att.,   con
l'intervento dei magistrati: 
      Fabio Taormina, Presidente 
      Roberto Caponigro, Consigliere 
      Sara Raffaella Molinaro, Consigliere 
      Giovanni Ardizzone, Consigliere 
      Antonino Caleca, Consigliere, estensore 
 
                       Il Presidente: Taormina 
 
 
                                                   L'estensore:Caleca