P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti gli articoli 2, 3, 32, comma 2 della Costituzione, ritenuto, in relazione alle suddette disposizioni, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 4, comma 5, decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (nella Gazzetta Ufficiale, 1° aprile 2021, n. 79), convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nella parte in cui, nel prevedere che «per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato», esclude, in favore del pubblico dipendente esercente una professione sanitaria o di interesse sanitario, nel periodo di sospensione ex art. 4, decreto-legge n. 44/2021, l'erogazione dell'assegno alimentare (comunque denominato) previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare; Ritenuta la questione rilevante, per le argomentazioni indicate in parte motiva; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso, in Catania, 14 marzo 2022 Il Giudice del lavoro: Fiorentino