P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23,  legge  11  marzo
1953, n. 87; 
    Visti gli articoli 2, 3, 32, comma 2 della Costituzione, 
    ritenuto,  in   relazione   alle   suddette   disposizioni,   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
relativa all'art. 4, comma 5, decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44
(nella Gazzetta Ufficiale, 1° aprile 2021,  n.  79),  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nella parte in  cui,
nel prevedere che «per il periodo di sospensione non sono  dovuti  la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento,  comunque  denominato»,
esclude, in favore del pubblico dipendente esercente una  professione
sanitaria o di interesse sanitario, nel  periodo  di  sospensione  ex
art.  4,  decreto-legge   n.   44/2021,   l'erogazione   dell'assegno
alimentare (comunque denominato) previsto dalla  legge  ovvero  dalla
contrattazione  collettiva  di  categoria  in  caso  di   sospensione
cautelare o disciplinare; 
    Ritenuta la questione rilevante, per le  argomentazioni  indicate
in parte motiva; 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
      Cosi' deciso, in Catania, 14 marzo 2022 
 
                  Il Giudice del lavoro: Fiorentino