P.Q.M. Visto l'art. 134 Costituzione e l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con il dettato degli articoli 3 e 4 della Costituzione dell'art. 4 comma 7 del decreto-legge n. 44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, richiamato dall'art. 4-ter comma 2 citato decreto, nella parte in cui limita ai soggetti esentati o differiti la possibilita' di essere adibiti a «mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.» Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con il dettato degli articoli 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 4-ter comma 3 del decreto-legge n. 44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021 n. 76 nella parte in cui nel prevedere che «Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati» esclude in favore del personale di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 4-ter citata disposizione, nel periodo di disposta sospensione, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e dall'art. 68 C.C.N.L. del comparto sanita'; Sospende il presente procedimento; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Brescia il 7 maggio 2022 Il Giudice del lavoro: Pipponzi