P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 134 Costituzione e l'art. 23, legge 11  marzo  1953,
n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale,  per  contrasto  con  il  dettato  degli
articoli  3  e  4  della  Costituzione  dell'art.  4  comma   7   del
decreto-legge n. 44/2021 conv. dalla legge  28  maggio  2021  n.  76,
richiamato dall'art. 4-ter comma 2 citato decreto, nella parte in cui
limita ai soggetti esentati o differiti  la  possibilita'  di  essere
adibiti  a  «mansioni  anche  diverse,   senza   decurtazione   della
retribuzione, in  modo  da  evitare  il  rischio  di  diffusione  del
contagio da SARS-CoV-2.» 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale,  per  contrasto  con  il  dettato  degli
articoli 2 e 3  della  Costituzione,  dell'art.  4-ter  comma  3  del
decreto-legge n. 44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021 n. 76 nella
parte in cui nel prevedere che «Per il periodo  di  sospensione,  non
sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque
denominati» esclude in favore del personale di cui al comma 1 lettera
c) dell'art. 4-ter  citata  disposizione,  nel  periodo  di  disposta
sospensione, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto  dall'art.
82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e  dall'art.
68 C.C.N.L. del comparto sanita'; 
    Sospende il presente procedimento; 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Dispone che, a cura  della  cancelleria,  la  presente  ordinanza
venga  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   e
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso in Brescia il 7 maggio 2022 
 
                   Il Giudice del lavoro: Pipponzi