P.Q.M. Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con il dettato degli articoli 3 e 4 della Costituzione, dell'art. 4, comma 7 del decreto-legge n. 44/2021, conv. dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per come modificato dall'art. 1, comma l, lettera b) del decreto-legge n. 172/2021, conv. dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui limita ai soggetti esentati o differiti la possibilita' di essere adibiti a «mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2», e non prevede che la medesima ipotesi si applichi anche nei confronti del personale sanitario rimasto privo di vaccinazione per una libera scelta individuale. Sospende il presente procedimento. Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Brescia il 19 maggio 2022 Il Presidente estensore: Pipponzi