P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23, legge  11  marzo
1953, n. 87. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale,  per  contrasto  con  il  dettato  degli
articoli  3  e  4  della  Costituzione,  dell'art.  4,  comma  7  del
decreto-legge n. 44/2021, conv. dalla legge 28 maggio  2021,  n.  76,
per  come  modificato  dall'art.  1,  comma   l,   lettera   b)   del
decreto-legge n. 172/2021, conv. dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,
nella parte in  cui  limita  ai  soggetti  esentati  o  differiti  la
possibilita' di essere  adibiti  a  «mansioni  anche  diverse,  senza
decurtazione della retribuzione, in modo da  evitare  il  rischio  di
diffusione del contagio da SARS-CoV-2», e non prevede che la medesima
ipotesi si applichi  anche  nei  confronti  del  personale  sanitario
rimasto privo di vaccinazione per una libera scelta individuale. 
    Sospende il presente procedimento. 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Dispone che, a cura  della  cancelleria,  la  presente  ordinanza
venga  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   e
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso in Brescia il 19 maggio 2022 
 
                  Il Presidente estensore: Pipponzi