P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  in  relazione
agli articoli 3 e 111, comma 2 della  Costituzione  la  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 623, comma 1, lettera a) e
34 del codice di procedura penale nella parte in  cui  non  prevedono
l'incompatibilita' a partecipare al giudizio di rinvio del giudice il
quale abbia concorso a pronunciare ordinanza di  accoglimento  ovvero
di rigetto della richiesta di riesame  ai  sensi  dell'art.  324  del
codice di procedura penale. 
    Dispone  la  sospensione  del  presente  procedimento  e   ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che,  a  cura  della  cancelleria,  copia  della  presente
ordinanza sia notificata al pubblico ministero, al ricorrente M. N. e
al relativo  difensore,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; dispone altresi' che la presente ordinanza  sia  comunicata
ai  Presidenti  della  Camera  dei  deputati  e  del   Senato   della
Repubblica. 
        Cosi' deciso in Camera di consiglio, in  Ravenna,  23  maggio
2022 
 
                       Il Presidente: Calandra 
 
 
                                       I giudici: Guidomei - Chibelli