P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli articoli 3 e 111, comma 2 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 623, comma 1, lettera a) e 34 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono l'incompatibilita' a partecipare al giudizio di rinvio del giudice il quale abbia concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento ovvero di rigetto della richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324 del codice di procedura penale. Dispone la sospensione del presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, al ricorrente M. N. e al relativo difensore, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; dispone altresi' che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Camera di consiglio, in Ravenna, 23 maggio 2022 Il Presidente: Calandra I giudici: Guidomei - Chibelli