P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 ss., legge n. 87/1953, 
    ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, 
    solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale  della
norma di cui all'art. 495 c.p. nella parte in  cui  si  applica  alle
false dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento penale  dalla
persona sottoposta ad indagini o  imputata  in  relazione  ai  propri
precedenti  penali  e  in  generale  in  relazione  alle  circostanze
indicate nell'art. 21 disp. att. c.p.p., per violazione degli artt. 3
e 24 della Costituzione, 
    e in subordine, 
    solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale  della
norma di cui all'art. 64, comma 3  c.p.p.  nella  parte  in  cui  non
prevede che gli avvisi ivi  previsti  debbano  essere  formulati  nei
confronti della persona sottoposta alle  indagini/imputata  prima  di
qualunque tipo di audizione della stessa nell'ambito del procedimento
penale e della norma di cui all'art. 495 c.p. nella parte in cui  non
prevede l'esclusione della punibilita' per il reato ivi  previsto  in
caso di false dichiarazioni  -  in  relazione  ai  propri  precedenti
penali e in generale in relazione alle circostanze indicate nell'art.
21 disp. att. c.p.p. - rese nell'ambito di un procedimento penale  da
chi avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di non rispondere,
per violazione dell'art. 24 della Costituzione, 
    sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
    Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23,  comma  4,  legge  n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza  e  che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 c.p.p. 
      Firenze, 4 luglio 2022 
 
                         Il giudice: Attina'