P.Q.M. Si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Calabria n. 22 del 7 luglio 2022 pubblicata nel BUR n. 129 del 7 luglio 2022 recante: «Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria», limitatamente a: secondo periodo del comma 3, laddove si prevede che «Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potra' essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine»; comma 4; comma 5; comma 6. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti: 1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri della determinazione di impugnare la legge della Regione Calabria in epigrafe secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie. Roma, 25 agosto 2022 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni