P.Q.M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Calabria  n.  22
del 7 luglio 2022 pubblicata  nel  BUR  n.  129  del  7  luglio  2022
recante:  «Misure  per  fronteggiare   la   situazione   emergenziale
sanitaria», limitatamente a: 
        secondo periodo del comma 3, laddove si prevede che  «Qualora
risulti  oggettivamente  impossibile  il  reperimento  di  medici  in
possesso della specializzazione richiesta, la selezione potra' essere
estesa anche a medici in possesso di diploma di  specializzazione  in
disciplina equipollente o affine»; 
        comma 4; 
        comma 5; 
        comma 6. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
      1.  attestazione  relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri della determinazione  di  impugnare  la  legge
della Regione Calabria  in  epigrafe  secondo  i  termini  e  per  le
motivazioni di cui alla  allegata  relazione  del  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
      2.  copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata   nel
Bollettino ufficiale della Regione Calabria. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
      Roma, 25 agosto 2022 
 
                 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni