P.Q.M. 
 
    Cio' premesso, questo giudice di pace  solleva  la  questione  di
legittimita' costituzionale in ordine al termine di decorrenza per il
conseguimento di nuova patente di guida a seguito  della  messa  alla
prova e, quindi, a seguito  di  pronuncia  di  estinzione  del  reato
dell'art. 219, comma 3-bis del codice della strada ne nella parte  in
cui stabilisce tale termine dall'accertamento del reato da intendersi
come accertamento del fatto (o commissione del fatto),  cosicche'  da
non essere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 
    Peraltro,  qualora   si   accedesse   all'interpretazione   della
prefettura UTG Udine, confortata anche da sentenze (Cons. Stato V  22
dicembre 2016, n. 5429), della decorrenza dal passaggio in  giudicato
della sentenza penale, la stessa creerebbe disparita' di  trattamento
a seconda della  definizione  del  procedimento  penale  nei  diversi
Tribunali dello Stato. 
    Inoltre, la disparita' di trattamento e' conseguente  anche  alla
mancata  indicazione  del  termine  di   decorrenza   triennale   nel
provvedimento di revoca. Cio' premesso, sospende il  procedimento  di
opposizione al provvedimento di revoca  della  patente  promosso  dal
sig. A. V. 
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
affinche',  ove  ne  ravvisi   i   presupposti,   voglia   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  219,  comma  3-bis  C.d.S.
nella parte indicata. 
      Udine, 13 giugno 2022 
 
                      Il giudice di pace: Kraus