P.Q.M. Cio' premesso, questo giudice di pace solleva la questione di legittimita' costituzionale in ordine al termine di decorrenza per il conseguimento di nuova patente di guida a seguito della messa alla prova e, quindi, a seguito di pronuncia di estinzione del reato dell'art. 219, comma 3-bis del codice della strada ne nella parte in cui stabilisce tale termine dall'accertamento del reato da intendersi come accertamento del fatto (o commissione del fatto), cosicche' da non essere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Peraltro, qualora si accedesse all'interpretazione della prefettura UTG Udine, confortata anche da sentenze (Cons. Stato V 22 dicembre 2016, n. 5429), della decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza penale, la stessa creerebbe disparita' di trattamento a seconda della definizione del procedimento penale nei diversi Tribunali dello Stato. Inoltre, la disparita' di trattamento e' conseguente anche alla mancata indicazione del termine di decorrenza triennale nel provvedimento di revoca. Cio' premesso, sospende il procedimento di opposizione al provvedimento di revoca della patente promosso dal sig. A. V. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche', ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 219, comma 3-bis C.d.S. nella parte indicata. Udine, 13 giugno 2022 Il giudice di pace: Kraus