P. Q. M.
Letti ed applicati l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, pronunciando nel procedimento n. 368/2020
R.G.A.C.C. tra Azienda sanitaria locale Barletta-Andria-Trani - ASL
BT, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e R.T.I.
costituito tra Manelli Impresa S.r.l. ed Eurosistemi S.r.l., in
persona della capogruppo mandataria Manelli Impresa S.r.l., in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, cosi' provvede:
1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2° della
legge regionale Puglia 11 maggio 2001, n. 13, nella parte in cui
dispone che «Qualora, a seguito dell'iscrizione delle riserve da
parte dell'impresa sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera variasse in aumento rispetto all'importo contrattuale,
l'impresa e' tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a
favore dell'Amministrazione pari allo 0,5 per cento dell'importo del
maggior costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per
l'Amministrazione per il collaudo dell'opera. Tale deposito deve
essere effettuato in valuta presso la Tesoreria dell'ente o polizza
fidejussoria assicurativa o bancaria con riportata la causale entro
quindici giorni dall'apposizione delle riserve. Decorso tale termine
senza il deposito delle somme suddette, l'impresa decade dal diritto
di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui
documenti contabili. Da tale deposito verra' detraila la somma
corrisposta al collaudatore e il saldo verra' restituito all'impresa
in uno con il saldo dei lavori», in relazione all'art. 117, comma 2°,
lettera l) della Costituzione, che stabilisce la competenza esclusiva
dello Stato in materia di ordinamento civile;
2) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
3) sospende il presente giudizio;
4) manda alla Cancelleria di notificare copia della presente
ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Presidente della Giunta regionale della Puglia nonche'
di comunicare la stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio regionale della
Puglia.
Manda alla cancelleria gli adempimenti di cui sopra e gli altri
adempimenti di rito.
Cosi' deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione
specializzata in materia di impresa della Corte d'appello, il giorno
1° febbraio 2022.
Il Presidente: Grillo
Il consigliere estensore: Prencipe