P. Q. M. 
 
    Letti ed applicati l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1  della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11
marzo  1953,  n.  87,  pronunciando  nel  procedimento  n.   368/2020
R.G.A.C.C. tra Azienda sanitaria locale Barletta-Andria-Trani  -  ASL
BT, in persona del suo legale rappresentante pro  tempore,  e  R.T.I.
costituito tra Manelli  Impresa  S.r.l.  ed  Eurosistemi  S.r.l.,  in
persona  della  capogruppo  mandataria  Manelli  Impresa  S.r.l.,  in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, cosi' provvede: 
      1)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2° della
legge regionale Puglia 11 maggio 2001, n.  13,  nella  parte  in  cui
dispone che «Qualora, a  seguito  dell'iscrizione  delle  riserve  da
parte  dell'impresa  sui  documenti  contabili,  l'importo  economico
dell'opera variasse in  aumento  rispetto  all'importo  contrattuale,
l'impresa e' tenuta alla costituzione di  un  deposito  cauzionale  a
favore dell'Amministrazione pari allo 0,5 per cento dell'importo  del
maggior  costo  presunto,  a  garanzia   dei   maggiori   oneri   per
l'Amministrazione per il  collaudo  dell'opera.  Tale  deposito  deve
essere effettuato in valuta presso la Tesoreria dell'ente  o  polizza
fidejussoria assicurativa o bancaria con riportata la  causale  entro
quindici giorni dall'apposizione delle riserve. Decorso tale  termine
senza il deposito delle somme suddette, l'impresa decade dal  diritto
di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve  iscritte  sui
documenti contabili.  Da  tale  deposito  verra'  detraila  la  somma
corrisposta al collaudatore e il saldo verra' restituito  all'impresa
in uno con il saldo dei lavori», in relazione all'art. 117, comma 2°,
lettera l) della Costituzione, che stabilisce la competenza esclusiva
dello Stato in materia di ordinamento civile; 
      2) dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale; 
      3) sospende il presente giudizio; 
      4) manda alla Cancelleria di notificare  copia  della  presente
ordinanza alle parti  in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ed al Presidente della Giunta regionale della Puglia nonche'
di comunicare la stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio regionale della
Puglia. 
    Manda alla cancelleria gli adempimenti di cui sopra e  gli  altri
adempimenti di rito. 
      Cosi' deciso in Bari, nella camera di consiglio  della  sezione
specializzata in materia di impresa della Corte d'appello, il  giorno
1° febbraio 2022. 
 
                        Il Presidente: Grillo 
 
 
                                   Il consigliere estensore: Prencipe