P. Q. M.
Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di
Grosseto,
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti legge n.
87 del 1953:
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma,
del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre
2005, n. 251 («Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio
1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi,
di usura e di prescrizione»), in relazione agli articoli 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede il
divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62
n. 4 del codice penale sulla circostanza aggravante della recidiva di
cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale;
Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria,
sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere.
Grosseto, 23 maggio 2022
Il Giudice: Compagnucci