P. Q. M. 
 
    Il  Giudice  dell'udienza  preliminare  presso  il  Tribunale  di
Grosseto, 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti legge n.
87 del 1953: 
        Dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto  comma,
del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre
2005, n. 251 («Modifiche al codice penale  e  alla  legge  26  luglio
1975, n. 354, in materia di attenuanti  generiche,  di  recidiva,  di
giudizio di comparazione delle circostanze di reato per  i  recidivi,
di usura e di prescrizione»), in relazione  agli  articoli  3  e  27,
terzo comma, della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede  il
divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62
n. 4 del codice penale sulla circostanza aggravante della recidiva di
cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale; 
        Sospende  il  giudizio  in  corso  e  dispone  la   immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        Ordina che la presente ordinanza, a cura  della  cancelleria,
sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere. 
          Grosseto, 23 maggio 2022 
 
                       Il Giudice: Compagnucci