P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo  regionale  per  le  Marche  (Sezione
prima),  non  definitivamente  pronunciando  sul  ricorso,  come   in
epigrafe proposto: 
        in parte lo respinge; 
        per la restante parte, dichiara rilevante per la decisione  e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 20-quater, comma 1,  lettera  a-bis),  della
legge regionale Marche 16 dicembre 2005, n.  36,  come  integrata  in
parte qua dall'art. 13, comma 2,  della  legge  regionale  Marche  27
dicembre 2018, n. 49, in relazione all'art. 3, commi  1  e  2,  della
Costituzione; 
        sospende  il  giudizio  in   corso   e   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        riserva al definitivo  ogni  altra  pronuncia  in  rito,  nel
merito e sulle spese. 
    Ordina alla Segreteria di questo  Tribunale  di  provvedere  alla
notifica della presente ordinanza a tutte le  parti  in  causa  e  al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente  della  Regione
Marche, nonche' alla comunicazione della  stessa  al  Presidente  del
consiglio regionale delle Marche. 
    Ordina che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa. 
    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art.  52,
commi 1 e 2, del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e
all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016  e  all'art.
2-septies del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla
Segreteria di procedere,  in  qualsiasi  ipotesi  di  diffusione  del
presente provvedimento, all'oscuramento delle generalita' nonche'  di
qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o  di
persone comunque ivi citate. 
    Cosi' deciso in Ancona nella Camera di  consiglio  del  giorno  6
dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati: 
        Giuseppe Daniele, Presidente 
        Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore 
        Giovanni Ruiu, Consigliere 
 
                       Il Presidente: Daniele 
 
                       L'Estensore: Capitanio