P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: in parte lo respinge; per la restante parte, dichiara rilevante per la decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge regionale Marche 16 dicembre 2005, n. 36, come integrata in parte qua dall'art. 13, comma 2, della legge regionale Marche 27 dicembre 2018, n. 49, in relazione all'art. 3, commi 1 e 2, della Costituzione; sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; riserva al definitivo ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese. Ordina alla Segreteria di questo Tribunale di provvedere alla notifica della presente ordinanza a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Regione Marche, nonche' alla comunicazione della stessa al Presidente del consiglio regionale delle Marche. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalita' nonche' di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Cosi' deciso in Ancona nella Camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Daniele, Presidente Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore Giovanni Ruiu, Consigliere Il Presidente: Daniele L'Estensore: Capitanio