P. Q. M. 
 
    Visti gli art. 134 della Costituzione, 23 e ss.  legge  11  marzo
1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 18 ord. penit. nella  parte  in
cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando  non
ostino ragioni di sicurezza, di svolgere  colloqui  intimi,  anche  a
carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che
sia imposto il controllo a vista da parte del personale di  custodia,
per contrasto con gli art. 2, 3, 13 comma 1 e 4, 27 comma 3, 29,  30,
31, 32 e 117 comma 1 Cost, quest'ultimo in rapporto agli art. 3  e  8
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Sospende il procedimento in corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  di
trasmissione degli atti sia notificata alle  parti  in  causa  ed  al
pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Spoleto, 14 dicembre 2022 
 
                          Il Magistrato di sorveglianza: Gianfilippi