P. Q. M.
Visti gli art. 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11 marzo
1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 18 ord. penit. nella parte in
cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non
ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a
carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che
sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia,
per contrasto con gli art. 2, 3, 13 comma 1 e 4, 27 comma 3, 29, 30,
31, 32 e 117 comma 1 Cost, quest'ultimo in rapporto agli art. 3 e 8
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di
trasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al
pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Spoleto, 14 dicembre 2022
Il Magistrato di sorveglianza: Gianfilippi