P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva,
nei   termini   dianzi   indicati,    questione    di    legittimita'
costituzionale: dell'art. 213, comma  8,  del decreto  legislativo n.
285/1992  nella  parte  in  cui  prevede  «Si  applica  la   sanzione
amministrativa  accessoria  della  revoca  della  patente»,  per   la
violazione dell'art. 3 della Costituzione; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero
nonche' al Presidente del Consiglio dei  ministri  e  che  sia  anche
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi deciso in Forli' in data 16 dicembre 2022 
 
                    Il Giudice di pace: Giuliano