P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, nei termini dianzi indicati, questione di legittimita' costituzionale: dell'art. 213, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992 nella parte in cui prevede «Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente», per la violazione dell'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi deciso in Forli' in data 16 dicembre 2022 Il Giudice di pace: Giuliano