P. Q. M. 
 
    Si conclude affinche'  piaccia  all'ecc.ma  Corte  costituzionale
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  557  -
nella parte in cui introduce i commi 5-quater, 5-quinquies,  5-sexies
nell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - e del comma 558
della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  per  i  motivi  indicati  nel
presente ricorso. 
    Si deposita la deliberazione della giunta regionale n. 105 del 13
febbraio 2023 di autorizzazione alla proposizione del ricorso. 
      Firenze-Roma, 23 febbraio 2023 
 
                          L'avvocato: Bora