P. Q. M. Si conclude affinche' piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 557 - nella parte in cui introduce i commi 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies nell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - e del comma 558 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per i motivi indicati nel presente ricorso. Si deposita la deliberazione della giunta regionale n. 105 del 13 febbraio 2023 di autorizzazione alla proposizione del ricorso. Firenze-Roma, 23 febbraio 2023 L'avvocato: Bora